Competenza territoriale e sede legale della ricorrente nel giudizio amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 74 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del giudice amministrativo, l’art. 13, co. 1, cod. proc. amm. prevede due criteri complementari: la sede dell’autorità che ha adottato l’atto e, in via prevalente, il luogo in cui l’atto produce i suoi effetti diretti. La sede legale della società ricorrente non costituisce criterio di radicamento della competenza. Gli effetti diretti di un provvedimento di risoluzione ope legis di contratti di concessione demaniale, adottato ai sensi degli artt. 91, 92 e 94 d. lgs. n. 159/2011, si producono nel territorio in cui sono situati i beni oggetto di concessione, dovendosi parametrare la competenza sulle concrete attività che l’atto mira a disciplinare e non sulla sfera patrimoniale della parte beneficiaria localizzata tramite la sua sede.
Il Fatto
Alcune società ricorrenti, mandanti di un’associazione temporanea di imprese, hanno impugnato davanti al T.R.G.A. di Trento la determinazione con cui il Comune di Lucoli ha dichiarato la risoluzione di diritto dei contratti di concessione demaniale destinati a pascolo ovino, ai sensi degli artt. 91, 92 e 94 d. lgs. n. 159/2011. La risoluzione è stata determinata dall’informativa interdittiva antimafia che aveva attinto la società mandataria dell’ATI, designata quale contraente dal Comune.
Le ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento sotto plurimi profili: violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione, violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e del principio di affidamento, violazione degli artt. 4 e 48 d. lgs. n. 50/2016, nonché dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede. All’udienza pubblica, la Presidente del Collegio ha sollevato d’ufficio, ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., la questione della competenza territoriale, ritenuta sussistente in capo al T.A.R. Abruzzo, L’Aquila.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di competenza territoriale. L’art. 13, co. 1, cod. proc. amm. individua due criteri: quello principale della sede dell’autorità che ha adottato l’atto e quello, prevalente, del luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento. L’art. 15, co. 1, cod. proc. amm. consente il rilievo d’ufficio del difetto di competenza fino alla decisione in primo grado.
Nel caso di specie, oggetto del ricorso è la determinazione di risoluzione ope legis dei contratti di concessione demaniale stipulati dal Comune di Lucoli per l’assegnazione a titolo oneroso di lotti pascolativi. Il Collegio osserva che tale provvedimento attiene a terreni situati nello stesso territorio comunale, sicché i suoi effetti diretti si producono esclusivamente in quel territorio, a prescindere dalla sede dell’ente che lo ha adottato, che radicherebbe comunque la competenza al T.A.R. Abruzzo.
Il Tribunale ritiene non convincente il riferimento alla sede legale della ditta quale criterio di radicamento della competenza. Nessuno dei criteri indicati nell’art. 13 cod. proc. amm. richiama la sede legale, la residenza o il domicilio della parte ricorrente. La competenza va parametrata sulle concrete attività che il provvedimento mira a disciplinare e che si esauriscono nei lotti messi a disposizione dal Comune.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 1137 del 2024, che ha escluso il radicamento della competenza sulla sede legale della persona giuridica ricorrente, e Cons. Stato, Sez. IV, n. 6067 del 2021, secondo cui per effetti diretti deve intendersi il conseguimento dell’agevolazione collegata a un’iniziativa economicamente localizzata. Nella stessa direzione si pongono Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 13 del 2021 e TAR Lazio n. 19292 del 2024.
Il Tribunale esclude infine la rilevanza del recente provvedimento dell’APPAG della Provincia Autonoma di Trento, adottato su un distinto atto presupposto del Comune, oggetto di separato ricorso. Dichiarata la propria incompetenza territoriale, indica quale giudice competente il T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, co. 4, cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione del rilievo d’ufficio e della non univocità degli orientamenti sulla competenza.
Nota della Redazione
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