Annullamento d’ufficio di assegnazione posto barca per carenza di requisito soggettivo (TAR Puglia n. 515 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per l’assegnazione di beni pubblici, il requisito soggettivo di partecipazione previsto dal bando costituisce condizione essenziale e non può essere desunto da elementi diversi da quelli espressamente richiesti. La mera attività d’ufficiosvolta in forma gratuita, ancorché legata al mare, non integra il requisito della titolarità di un’impresa avente sede legale od operativa nel Comune ove il bando lo richieda. L’accertata carenza del requisito soggettivo legittima l’Amministrazione all’annullamento d’ufficio dell’assegnazione ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, senza che occorra valutare la buona fede dell’interessato.
Il Fatto
Un soggetto aveva partecipato a un avviso pubblico del Comune di Otranto per l’assegnazione di posti barca presso i pontili galleggianti dell’approdo turistico, dichiarando il possesso dei requisiti della categoria A), riservata alle imprese con sede legale od operativa nel Comune che svolgono attività ricettive e attività legate al mare (escursioni, noleggi, diving). All’istanza era allegata una lettera con cui il richiedente dichiarava di essere titolare di un brevetto di istruttore per attività subacquee, svolte a titolo gratuito.
All’esito della procedura, il posto barca era stato assegnato. Successivamente, il Comune, recependo gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, disponeva l’annullamento d’ufficio dell’assegnazione per carenza del requisito soggettivo richiesto dal bando. L’interessato impugnava il provvedimento, sostenendo che il bando non richiedesse la titolarità di partita IVA e che il brevetto fosse condizione sufficiente per rientrare nella categoria A).
La Motivazione della Corte
Il TAR ha prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per omessa notifica a un controinteressato, stante l’evidente infondatezza del gravame. Nel merito, la contestazione dell’interessato è stata respinta in base al dato letterale dell’avviso pubblico.
La norma di gara, per la categoria A), richiedeva espressamente, quale condizione soggettiva minima, l’essere titolare di un’impresa avente sede legale e/o operativa nel Comune di Otranto. I richiami alle varie tipologie di attività (escursioni, noleggi, diving) hanno la sola funzione di individuare le attività economiche suscettibili di svolgimento da parte delle imprese interessate, non già di ampliare la platea dei soggetti ammessi.
L’attività di istruttore subacqueo svolta gratuitamente, pur essendo attività legata al mare, non comporta la titolarità di un’impresa, requisito soggettivo essenziale per la partecipazione alla categoria A). La carenza di tale requisito rendeva doveroso l’avvio del procedimento di riesame da parte dell’Amministrazione, conclusosi legittimamente con l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Le ulteriori contestazioni sono state giudicate generiche e contraddette dal chiaro dato letterale della norma di gara, che condizionava la partecipazione alla titolarità di impresa deputata allo svolgimento di attività ricettiva legata al mare. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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