Il terzo estraneo al procedimento non è legittimato a impugnare il silenzio (TAR Puglia n. 477 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 cod. proc. amm. postula la titolarità, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo pretensivo, che sussiste esclusivamente in capo al soggetto che ha proposto l’istanza volta ad attivare il procedimento amministrativo. Il soggetto terzo rispetto al rapporto procedimentale, ancorché portatore di un interesse di fatto alla definizione del procedimento, è privo di legittimazione a ricorrere. L’interesse di cui all’art. 31, comma 1, cod. proc. amm. attiene al piano processuale dell’interesse a ricorrere e non può assorbire il distinto presupposto della legittimazione ad agire. La declaratoria di inammissibilità dell’azione avverso il silenzio comporta l’assorbimento della domanda risarcitoria correlata.
Il Fatto
La società gestrice del servizio idrico integrato in Puglia ha proposto ricorso ex art. 31 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dal Comune sulle istanze di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, presentate dalla propria impresa appaltatrice per l’esecuzione di lavori di rifacimento della rete idrica comunale. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna dell’Amministrazione a definire il procedimento e il risarcimento del danno da ritardo.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, avendo già provveduto sulle istanze. All’esito dell’udienza camerale, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio generale per cui la legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo consiste nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva differenziata, di norma qualificabile come interesse legittimo, che distingue il privato dal mero quisque de populo. Con specifico riguardo all’azione avverso il silenzio, la giurisprudenza consolidata richiede che l’azione sia correlata al mancato esercizio di un potere pubblico e postuli sempre l’esistenza di una posizione soggettiva identificabile con un interesse legittimo, non potendo afferire alla tutela di diritti soggettivi.
Nel caso di specie, le istanze autorizzatorie non sono state avanzate dalla società ricorrente ma dall’impresa appaltatrice, unico soggetto titolare dell’interesse legittimo alla conclusione del procedimento. Il Tribunale esclude che la ricorrente possa vantare una posizione qualificata, essendo il suo interesse alla definizione del procedimento meramente indiretto e di fatto, non concretizzantesi in una legittima situazione giuridica soggettiva. L’estraneità al rapporto amministrativo originato dalle richieste autorizzatorie determina il difetto di legittimazione attiva.
La Corte confuta i due argomenti difensivi. Quanto al precedente del Consiglio di Stato n. 4493/2024, si tratta di pronuncia riferita a una fattispecie peculiare (art. 94 della legge provinciale di Bolzano n. 9/2018) che conferma, anzi, il principio per cui l’interesse protetto alla conclusione del procedimento ad istanza di parte sussiste esclusivamente in capo al soggetto che ha proposto l’istanza. Quanto alla formulazione testuale dell’art. 31, comma 1, cod. proc. amm., l’interesse ivi richiamato attiene al piano processuale dell’interesse a ricorrere, che non può assorbire il diverso presupposto della legittimazione ad agire.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibile l’azione, assorbita ogni ulteriore questione, rilevando che l’inammissibilità comporta l’impossibilità di accogliere la correlata domanda risarcitoria. Le spese sono integralmente compensate, tenuto conto che la questione di rito è stata rilevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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