Ottemperanza per il beneficio della carta docenti al personale precario (TAR Marche n. 748 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inutile decorso di tale termine, unitamente alla mancata opposizione di ragioni contrarie da parte dell’Amministrazione costituitasi solo formalmente, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria dell’obbligo di esecuzione integrale del titolo esecutivo. In caso di perdurante inerzia, il giudice dell’ottemperanza nomina sin d’ora un Commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, mentre la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata qualora non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato. Ritenendo che l’Amministrazione non vi avesse dato esecuzione, la ricorrente e il difensore antistatario, per il capo relativo alle spese, proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, preciso che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico. È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione alla rifusione, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
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Nota della Redazione
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