Sospensione dell’ottemperanza e rinnovo della domanda ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 (TAR Puglia n. 476 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, configura una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza e delle azioni esecutive promosse per il pagamento di somme liquidate a norma della legge Pinto, relative a domande presentate fino al 31 dicembre 2021. La sospensione opera decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025, ossia dal 21 gennaio 2025, e si protrae per un biennio, durante il quale il creditore può rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis dell’art. 5-sexies. L’incidente di esecuzione proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza resta assorbito dalla sospensione, che va disposta ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. Il giudizio prosegue su istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di un credito per equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001, avevano ottenuto un decreto di condanna della Corte di Appello di Lecce, passato in giudicato e munito di formula esecutiva. Avviato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere il pagamento delle somme liquidate, la fase esecutiva era proseguita con un incidente di esecuzione, proposto con istanza notificata e depositata in data 29.06.2025, volta a superare le difficoltà incontrate nell’esecuzione del giudicato.

Nel corso del giudizio, l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024 aveva modificato il quadro normativo di riferimento, introducendo una disciplina transitoria finalizzata a favorire il pagamento dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2021. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente ricostruito il contenuto della nuova disposizione, rilevando che l’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024 ha aggiunto il comma 12-bis all’art. 5-sexies l. n. 89/2001. La norma attribuisce ai creditori di somme liquidate a norma della legge Pinto, per domande presentate fino al 31 dicembre 2021, la facoltà di rinnovare la domanda di pagamento con le modalità accelerate disciplinate dai commi 3 e 3-bis, al fine di ottenere più celermente la soddisfazione del proprio credito.

La disposizione introduce inoltre un meccanismo di sospensione legale delle iniziative esecutive: decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024, per i successivi due anni, i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, e quelli già pendenti sono sospesi. Il Tribunale ha osservato che la norma persegue lo scopo di consentire agli interessati di rinnovare la domanda di pagamento secondo le nuove modalità, nella prospettiva della sollecita definizione delle relative posizioni creditorie.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’incidente di esecuzione promosso dai ricorrenti rientrasse nell’ambito del giudizio di ottemperanza incardinato per l’esecuzione del decreto di condanna, con la conseguenza che l’istanza proposta in data 29.06.2025 era soggetta alla disciplina della sospensione biennale. La circostanza che l’incidente fosse stato introdotto prima dell’entrata in vigore della norma non ha rilievo, poiché la disposizione sospende anche i giudizi in corso.

Il TAR ha quindi disposto la sospensione del giudizio in applicazione del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio. Ha precisato che il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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