Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 399 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, nel valutare la richiesta di condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora, non incontra preclusioni astratte di ammissibilità, ma deve applicare il limite autonomo delle altre ragioni ostative previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., aggiuntivo rispetto alla manifesta iniquità del codice di rito civile. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificare, in concreto, la mancata condanna del debitore pubblico all’astreinte. Il potere discrezionale del giudice si estende sia allo scrutinio delle esimenti sia alla determinazione dell’ammontare della sanzione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo di duemila euro, oltre accessori, per le annualità di riferimento dal 2018/2019 al 2022/2023. La sentenza azionata era stata notificata all’amministrazione, era divenuta definitiva e il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso senza alcun adempimento.
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, che la notifica finalizzata all’adempimento è stata regolarmente eseguita e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, le statuizioni non hanno ricevuto esecuzione.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario. All’organo straordinario è stato assegnato il compito di procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, che, pur escludendo preclusioni astratte all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, ha valorizzato la specialità del debitore pubblico. La norma processuale amministrativa affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, riconoscendo al giudice un ampio potere discrezionale.
Alla luce di tale indirizzo, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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