Diritto del minore autistico alla terapia ABA a carico del SSN (TAR Calabria n. 640 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il minore affetto da disturbo dello spettro autistico vanta un diritto soggettivo, azionabile davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., a essere preso in carico dal Servizio sanitario nazionale per il trattamento con metodologia A.B.A. (Applied Behaviour Analysis). Tale metodica rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza, in quanto contemplata dalle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e richiamata dall’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria non esime l’azienda competente dall’obbligo di erogare la prestazione, né giustifica il silenzio sulla richiesta di presa in carico. Il diritto può essere soddisfatto in via diretta oppure indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute per la terapia prestata da professionisti privati, con conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Fatto

I genitori di un minore, esercenti la potestà genitoriale, hanno proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria sulla richiesta di presa in carico del figlio per la terapia con metodologia ABA. Il minore, già preso in carico dall’azienda sanitaria dal 2018 per ritardo psicomotorio e successivamente diagnosticato con disturbo dello spettro autistico di livello 3, non aveva ricevuto alcun trattamento cognitivo-comportamentale.

Dal mese di ottobre 2023 i genitori avevano sopportato privatamente i costi della terapia, per tre ore settimanali. Con nota dell’11 giugno 2024, rimasta inevasa, avevano chiesto l’immediata presa in carico e il rimborso delle spese. Da qui il ricorso, volto ad accertare il diritto alla terapia di quaranta ore settimanali e a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, del minore e dei genitori, oltre al danno da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1781 del 20.01.2022 e l’Adunanza Plenaria n. 7 del 12.04.2016: la pretesa del minore autistico a essere curato dal SSN implica attività discrezionale amministrativa e tecnica, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo. La natura esclusiva della giurisdizione consente l’accertamento del diritto soggettivo senza che la discrezionalità sull’individuazione del modello terapeutico lo impedisca.

Sul piano sostanziale, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 26 della legge n. 833/1978 sulle prestazioni di riabilitazione, gli artt. 1 e 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 e la legge n. 134/2015, che affida all’Istituto Superiore di Sanità l’aggiornamento delle Linee guida e prevede l’inserimento nei LEA delle prestazioni di cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche. Ha poi richiamato l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato.

Da tale ricostruzione il Tribunale ha tratto la conclusione che l’analisi comportamentale applicata costituisce uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico all’autismo, rientrando pienamente tra le prestazioni erogabili dal SSN, come già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2129 del 23.03.2022.

Sul caso concreto, la Corte ha aderito alle valutazioni del consulente tecnico, che aveva accertato la validità scientifica della terapia ABA e il concreto beneficio per il minore, giudicando le tre ore settimanali in atto inerenti ma di scarsa intensità. Ha quindi ritenuto necessarie e sufficienti venti ore settimanali di trattamento, di lunga durata, per almeno ulteriori quattro anni, in ambito ambulatoriale, scolastico e familiare. Su questa base ha accertato il diritto del minore alla presa in carico e ha condannato l’ASP al rimborso delle spese documentate, pari a € 8.534,79.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dei genitori, liquidato equitativamente in € 2.000,00, e quella del minore per perdita di chance, quantificata in via equitativa in € 2.000,00, avendo il minore ricevuto un trattamento inferiore a quello necessario. Ha invece rigettato la domanda di danno da ritardo, trattandosi di accertamento di un diritto soggettivo e non di illegittimità di un contegno inerte della pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere autoritativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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