Accesso difensivo del datore di lavoro agli atti INAIL di malattia professionale (TAR Veneto n. 534 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale spetta a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, e nell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 è sufficiente che l’istante espliciti in modo non generico la specifica utilità giuridica degli atti richiesti, senza doverne provare la fondatezza. Il datore di lavoro chiamato a resistere alla pretesa risarcitoria del lavoratore, fondata sul riconoscimento INAIL di malattia professionale, ha diritto di accedere alla documentazione del fascicolo amministrativo, in simmetria con la posizione riconosciuta al lavoratore che agisca contro il datore. Il diniego che richiama in modo astratto la riservatezza dei dichiaranti e la natura sensibile dei dati è illegittimo ove non individui in concreto ragioni ostative specifiche. Il bilanciamento impone l’ostensione degli atti rilevanti per ricostruire la genesi e l’esito del procedimento, con oscuramento delle sole informazioni cliniche o personali non pertinenti.
Il Fatto
Una società ha impugnato il diniego opposto dall’INAIL, Direzione territoriale Treviso-Belluno, all’istanza di accesso documentale presentata il 26 luglio 2025 con riferimento alla pratica di malattia professionale riferita a un proprio ex dipendente.
La vicenda si colloca in un contenzioso più ampio tra la società e l’ex dipendente, licenziato per giusta causa nell’ottobre 2021. Nel luglio 2025 il lavoratore ha rivolto alla società una richiesta risarcitoria per danno differenziale sul presupposto del riconoscimento INAIL di una malattia professionale con menomazione del 12%. La società ha allegato di avere già ricevuto una precedente comunicazione INAIL di definizione negativa della medesima pratica e ha chiesto di acquisire gli atti istruttori posti a fondamento del mutato esito, per predisporre la propria difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso spetta a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale e collegato ai documenti richiesti. Nell’accesso difensivo occorre verificare in concreto il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e esigenze di tutela, non essendo però richiesta la prova piena della fondatezza della futura difesa.
Nel caso di specie il requisito sussiste. L’istanza non mira a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, ma è riferita a una singola pratica individuata per numero, data e soggetto assicurato, ed è motivata dalla necessità di difendersi dalla pretesa risarcitoria già azionata in via stragiudiziale. La richiesta concerne quindi la possibilità di comprendere quali fatti, allegazioni e valutazioni tecnico-medico-legali abbiano sorretto il riconoscimento posto a base del danno differenziale.
Il Collegio valorizza, in chiave speculare rispetto alla sentenza della Sezione 23 maggio 2025, n. 781, il principio di effettività della tutela giurisdizionale e di parità delle armi. Se al lavoratore che agisca contro il datore è riconosciuto l’accesso agli atti che corroborano la pretesa, non v’è ragione di negarlo al datore chiamato a resistere ad analoga domanda: la relazione tra posizione sostanziale e diritto all’ostensione si atteggia in termini di necessaria simmetria.
Non vale in senso contrario la conoscenza del solo provvedimento conclusivo, perché conoscere l’esito non equivale a conoscere la base documentale e istruttoria. Quanto alle singole categorie di atti, il diniego è illegittimo: l’istanza non è generica, essendo ancorata a un fascicolo determinato; l’indisponibilità della relazione della commissione medica ULSS non legittima il rigetto in blocco, dovendo l’Amministrazione distinguere il documento mancante dalla restante documentazione medico-legale detenuta; quanto ai verbali ispettivi, il diniego è sorretto da motivazione non individualizzata e il richiamo alla riservatezza dei dichiaranti o al whistleblowing non è decisivo. Il contemperamento va operato in termini differenziati: accesso pieno per le dichiarazioni dei soggetti indicati rispetto ai quali è dedotta la cessazione dei rapporti; oscuramento delle generalità per gli altri, purché ciò non renda incomprensibile il contenuto delle dichiarazioni.
Il diniego è quindi annullato, con accertamento del diritto della società ad accedere alla documentazione detenuta e rilevante, e ordine all’INAIL di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Resta ferma l’esclusione dei dati personali o sanitari non pertinenti e la possibilità di oscuramento degli identificativi dei dichiaranti. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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