Sospensione cautelare degli effetti dell’accertamento del costo di costruzione (TAR Puglia n. 157 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo è accolta quando il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente, per la sua natura, non possa essere utilmente ristorato in sede di merito e quando le questioni giuridiche sollevate richiedano un approfondimento proprio della fase di cognizione piena. In tale contesto, il giudice amministrativo può disporre la sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, fissando contestualmente la trattazione di merito del ricorso e compensando le spese della fase cautelare, in ragione della soccombenza reciproca o della novità delle questioni.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava la determinazione con cui l’amministrazione comunale aveva accertato la differenza dovuta a titolo di costo di costruzione rispetto alla pratica edilizia e al permesso di costruire rilasciato in precedenza. L’atto, notificato nel giugno 2025, presupponeva una determina dirigenziale di aggiornamento del contributo per gli anni 2011-2018, non notificata all’interessato. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti indicati, costituendosi in giudizio l’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la natura del pregiudizio dedotto e rilevata l’opportunità di consentire una decisione nel merito re adhuc integra, ha ritenuto che le questioni poste dal gravame necessitassero di un approfondimento proprio della fase di merito. In considerazione di ciò, ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione degli effetti delle determinazioni impugnate.
La decisione si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., senza che emergessero profili di inammissibilità o difetto di giurisdizione, espressamente esclusi dal Collegio.
Il Tribunale ha fissato la trattazione di merito del ricorso alla seconda udienza pubblica del mese di aprile 2027, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva e affidata alla segreteria per la comunicazione alle parti.
Nota della Redazione
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