Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario e penalità di mora (TAR Campania n. 749 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la mancata prova dell’esecuzione da parte dell’Amministrazione. Sussistendone i presupposti, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine fissato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora è liquidata secondo il parametro dell’interesse legale e, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del commissario o al soddisfo se anteriore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, ha azionato davanti al TAR Campania la sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, condannando l’Amministrazione a costituire la carta e ad accreditarvi euro 2.000,00, oltre interessi legali.

Secondo il ricorrente la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; essa è stata notificata ai fini dell’esecuzione e il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso senza che sia seguito il pagamento. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., di nomina di un commissario ad acta e di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato muovendo da tre accertamenti. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha dato prova di aver dato esecuzione al dettato giudiziale. Su questa base il giudice ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Il Collegio ha quindi nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inerzia oltre il termine, il commissario ad acta nella persona del responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; il commissario si insedierà su istanza del ricorrente e assicurerà l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. La nomina anticipata assolve la funzione di rendere effettiva la tutela, senza necessità di un autonomo e ulteriore giudizio di ottemperanza.

Quanto alla richiesta avanzata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne ha riconosciuto i presupposti, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Il Collegio ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, ora esplicitamente richiamato dalla norma secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, da applicare sulla somma individuata.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda la decorrenza della penalità di mora. Muovendo dal nuovo testo della lett. e), il giudice ha precisato che le astreintes, avuto riguardo alla loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore. Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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