Ottemperanza per la Carta del docente: termine e commissario ad acta, no astreinte (TAR Sardegna n. 408 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Tale nomina, unitamente alla complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente e alla natura dell’emolumento, non avente funzione di sostentamento, integra le “altre ragioni ostative” che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., giustificano il rigetto della domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente adiva il TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per alcuni anni scolastici, condannando il Ministero all’erogazione della somma. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non aveva provveduto, ad eccezione del pagamento delle spese di lite. Il ricorrente domandava quindi l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione all’astreinte, oltre alla nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notificazione della sentenza e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto l’esecuzione della pronuncia, fissando un termine per l’adempimento e nominando il commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia, con facoltà di delega a livello territoriale.

Quanto alla domanda di astreinte, la Corte ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui la norma codicistica, per la specialità del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente più soggetti, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale, nonché nella natura del beneficio, considerato un incentivo eventuale e non un mezzo di sostentamento. Tali circostanze hanno pertanto indotto il rigetto della domanda.

Il Collegio ha infine regolato le spese, riducendole in ragione della serialità delle controversie e della standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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