Ottemperanza e riedizione del potere: il TAR valuta l’adeguatezza della motivazione sulla nuova assegnazione (TAR Puglia n. 152 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione, nel rieditare il potere a seguito di una sentenza di annullamento, deve motivare adeguatamente le ragioni che impediscono l’assegnazione del dipendente alla sede richiesta. La motivazione può fondarsi sugli esiti di una rinnovata attività istruttoria che attesti l’indisponibilità di posizioni organiche presso l’ente di originaria assegnazione e nelle sedi limitrofe. In tal caso, la nuova determinazione non appare lesiva del giudicato e, ai fini della tutela cautelare, non sussiste il fumus boni juris. Il periculum in mora è altresì escluso quando la sede riassegnata ricada nella medesima regione di precedente servizio e sia ragionevolmente collegata alla residenza del dipendente.

Il Fatto

La ricorrente, già in servizio presso una sede nella provincia di Lecce, era stata dichiarata non idonea al servizio militare con provvedimento medico-legale. A seguito di tale declaratoria, il Ministero della Difesa aveva disposto il suo transito nel personale civile, assegnandola inizialmente a una sede non gradita. Con una precedente sentenza di questo TAR (n. 1473 del 10.11.2025), l’Amministrazione era stata obbligata a rivalutare la posizione della dipendente.

In esecuzione di quel dictum, il Ministero ha rieditato il potere, disponendo nuovamente l’assegnazione della ricorrente presso il Comando Militare Esercito “Puglia” di Bari. Avverso tale nuova determinazione, la dipendente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti e, in subordine, l’annullamento previa conversione del rito, deducendo la violazione delle prescrizioni conformative della sentenza e chiedendo il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha preliminarmente verificato se la nuova determinazione dell’Amministrazione fosse lesiva del giudicato. Ha rilevato che il Ministero, con l’atto impugnato del 18.02.2026, ha dato conto di una rinnovata attività istruttoria finalizzata a verificare la disponibilità di posizioni organiche per il profilo di Assistente Amministrativo presso la sede di Lecce e nelle zone limitrofe.

Detta istruttoria ha evidenziato l’impossibilità di assegnare la ricorrente all’ente presso cui prestava servizio, a causa dell’indisponibilità di posizioni utili. In particolare, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha confermato l’impossibilità di nuove assegnazioni presso il Reparto Attività Territoriali di Lecce, organismo in fase di soppressione; lo Stato Maggiore Aeronautica ha fornito evidenza della piena saturazione degli enti nella provincia; ulteriori accertamenti presso gli altri Stati Maggiori e gli uffici dell’Area Tecnico-Amministrativa hanno confermato l’assenza di posizioni organiche nel territorio per il profilo professionale della ricorrente.

Sulla base di tali elementi, il Collegio ha ritenuto che la nuova determinazione fosse adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di assegnare la dipendente alla sede richiesta, escludendo pertanto la sussistenza del fumus boni juris. Quanto al periculum in mora, il TAR ha osservato che la ricorrente è stata assegnata nell’ambito dell’ultima Regione di servizio, essendo stata trasferita da Lecce a Bari, città ubicata nella stessa Regione Puglia, a distanza di circa un’ora e mezzo e ottimamente collegata. Ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensato le spese e fissato la trattazione del ricorso di ottemperanza alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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