Trasferimento d’ufficio e mancata valutazione delle esigenze di salute e familiari (TAR Puglia, Sez. III, n. 151 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di trasferimento d’ufficio del personale civile della Difesa, l’Amministrazione è tenuta a dare adeguata considerazione alle documentate e gravi situazioni personali del dipendente, che possano rendere opportuna la designazione a sede viciniore alla residenza o al domicilio del nucleo familiare. L’assegnazione a sede disagevole e lontana, senza una specifica motivazione sulle ragioni che giustificano il sacrificio di tali esigenze, determina un difetto di motivazione e una carenza istruttoria del provvedimento. La condizione di grave patologia cronico-degenerativa e invalidante, certificata e con necessità di trattamenti sanitari continuativi presso strutture specialistiche, unita alla presenza di figli minori inseriti nel contesto scolastico e familiare di origine, integra il presupposto del danno grave e irreparabile che legittima la sospensione cautelare del provvedimento e l’immediato riesame della posizione dell’interessato.
Il Fatto
Un dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio presso la sede di Taranto, veniva trasferito d’ufficio ad Aulla con provvedimento del 23.12.2025. Il ricorrente, affetto da grave patologia cronico-degenerativa (sclerosi multipla) in trattamento presso strutture sanitarie specialistiche della città di Taranto e padre di due figli minori residenti e scolarizzati a Taranto, impugnava il trasferimento deducendone il difetto di motivazione e la carenza istruttoria, chiedendone la sospensione cautelare. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di motivazione e alla carenza istruttoria del provvedimento impugnato. Il Collegio ha richiamato la Circolare del Ministero della Difesa, il cui art. 7 prevede che la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato avviene sulla base delle esigenze funzionali, ma consente deroghe ai criteri ordinari solo per le casistiche indicate negli Annessi, avanzate dall’interessato entro termini perentori.
L’Annesso 2 della medesima circolare fa espresso riferimento al dovere dell’Amministrazione di considerare le “documentate e gravi situazioni personali” che possano rendere opportuna l’assegnazione a sede viciniore alla residenza del nucleo familiare. Su tale base, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare adeguatamente le esigenze di salute e familiari rappresentate dal ricorrente, tanto più gravi in considerazione della patologia invalidante certificata e della necessità di proseguire le cure presso le strutture specialistiche di Taranto.
Il Collegio ha inoltre ravvisato il fumus boni iuris nell’illegittima compressione delle esigenze personali del dipendente, non bilanciate da una motivazione specifica circa le ragioni di servizio che imponevano il trasferimento in sede tanto distante. Ha quindi ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile derivante dall’allontanamento dal contesto familiare e sanitario di riferimento, accogliendo l’istanza cautelare e disponendo la sospensione in parte qua del provvedimento, con contestuale obbligo per l’Amministrazione di procedere all’immediato riesame della posizione del ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata per la seconda udienza pubblica di gennaio 2027, con compensazione delle spese di fase.
Nota della Redazione
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