La revoca della licenza di armeria non richiede la condanna penale: basta il difetto di affidabilità (TAR Puglia n. 144 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle licenze di polizia per la vendita di armi, ai sensi del R.D. n. 773/1931, è atto connotato da ampia discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il provvedimento di revoca non richiede una sentenza penale di condanna: è sufficiente un giudizio prognostico di non affidabilità del titolare, fondato su elementi fattuali che, a prescindere dall’esito del processo, ingenerano un ragionevole convincimento circa il rischio di abuso delle armi. La legittimità del provvedimento va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto al momento della sua emanazione; le sopravvenienze, come l’assoluzione, possono semmai giustificare una rinnovata istanza di riesame, ma non inficiano l’atto già adottato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’esercizio commerciale di vendita al minuto di armi e di riparazione delle stesse, impugnava dinanzi al TAR i provvedimenti con cui la Questura di Taranto aveva disposto, il 10 maggio 2024, la revoca della licenza per la vendita e la riparazione di armi, nonché il ritiro cautelare dei registri di carico e scarico. Tali atti erano stati preceduti, il 9 maggio 2024, da un verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni e, il successivo 22 maggio, dal ritiro dei registri. A fondamento della revoca vi era l’esito di un’ispezione condotta dai Carabinieri, che avevano rinvenuto numerose armi custodite all’esterno del locale blindato e rilevato irregolarità nella tenuta dei registri. Il ricorrente era stato, tuttavia, assolto in sede penale per non aver commesso il fatto. Avverso il diniego opposto dalla Prefettura al ricorso gerarchico, il titolare proponeva ricorso al TAR, chiedendo la sospensione cautelare dei provvedimenti.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Puglia, in sede di delibazione cautelare, ha respinto l’istanza di sospensiva, ritenendo il ricorso infondato. Il Collegio ha richiamato l’ampia discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nell’apprezzare la mancanza di piena affidabilità del soggetto e il possesso dei requisiti prescritti dal T.U.L.P.S., in relazione alle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il provvedimento di revoca non è stato ritenuto illegittimo alla luce delle assoluzioni penali intervenute: la legittimità dell’atto va valutata secondo il principio tempus regit actum, facendo riferimento allo stato di fatto e di diritto al momento dell’emanazione. Le successive evoluzioni potrebbero solo giustificare una richiesta di riesame, ma non determinare l’illegittimità del provvedimento originario.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la sentenza penale di assoluzione, pur riconoscendo la non configurabilità del reato contestato, aveva espressamente precisato la possibile sussistenza di violazioni di natura diversa, relative all’omessa diligenza nella custodia delle armi e all’omessa regolare tenuta dei registri. Tali profili, estranei al capo di imputazione, erano stati proprio il fondamento dell’istruttoria amministrativa.
Il Collegio ha quindi concluso che l’istruttoria compiuta dall’Amministrazione non appare inficiata da illogicità, contraddittorietà, erroneità o travisamento dei fatti, né dagli altri vizi di legittimità dedotti nel ricorso, e ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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