Responsabilità del Ministero della Difesa per infortunio del militare artificiere e compensatio lucri cum damno (TAR Lazio n. 12276 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di infortunio occorso a un militare in servizio, la responsabilità del Ministero della Difesa ha natura contrattuale e trova fondamento nell’art. 2087 cod. civ., che integra il contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.. Il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale, mentre il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina l’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione. L’eventuale imprudenza del lavoratore non elide la responsabilità datoriale, ma può rilevare solo ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.. Dal risarcimento del danno vanno detratti l’equo indennizzo e la speciale elargizione in applicazione della compensatio lucri cum damno, mentre non si detraggono gli assegni vitalizi, avendo diverso titolo e finalità.

Il Fatto

Un maresciallo artificiere delle Forze armate, unitamente ai congiunti, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esplosione di una bomba a mano durante un’esercitazione, che aveva determinato l’amputazione del braccio destro. Il militare conveniva il Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. e, in via diretta, due ufficiali per responsabilità extracontrattuale.

Dopo la declinazione di giurisdizione da parte del giudice ordinario e la rimessione alle Sezioni Unite, la giurisdizione amministrativa è rimasta circoscritta alla sola domanda risarcitoria del militare nei confronti del Ministero. Il Tribunale ha disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa per l’accertamento delle lesioni e dei postumi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di prescrizione, rilevando che il termine decennale, applicabile per la natura contrattuale della responsabilità, si è interrotto con l’instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro.

Quanto al merito, la Corte ha ritenuto sussistente il nesso di causalità, essendo emerso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione, con concessione dell’equo indennizzo e del trattamento privilegiato, nonché lo status di vittima del dovere. L’Amministrazione non aveva fornito prova di aver adottato cautele sufficienti a impedire l’evento, né aveva prospettato fattori causali esogeni.

Con riguardo all’eccepito concorso di colpa del militare, che si sarebbe discostato dalla procedura rilanciando le bombe inesplose, il Collegio ha richiamato il principio per cui la responsabilità dell’Amministrazione non è esclusa dalla semplice imprudenza del lavoratore, essendo esigibili anche misure protettive relative al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente. Dalle risultanze penali era inoltre emerso che non era stata osservata la procedura di sicurezza per la distruzione degli ordigni inesplosi.

Quanto al danno patrimoniale, è stata riconosciuta la sola voce relativa alle spese mediche per € 9.259,99, mentre la domanda per mancata progressione di carriera è risultata generica e priva di prova. Per il danno non patrimoniale, applicando le tabelle milanesi 2024, la Corte ha liquidato € 468.719,00 per l’invalidità permanente al 50% e € 53.130,00 per l’invalidità temporanea, comprensivi della personalizzazione del 20% per la sofferenza soggettiva di grado moderato/severo.

Il Collegio ha infine applicato la compensatio lucri cum damno, disponendo la detrazione dell’equo indennizzo e della speciale elargizione dall’importo risarcitorio, ma non degli assegni vitalizi, aventi diverso titolo e finalità. Il ricorso è stato accolto con condanna del Ministero al pagamento di € 521.849,00 per il danno non patrimoniale e € 9.259,99 per quello patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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