Giudicato del Tribunale ordinario sul bonus docenti: l’ottemperanza spetta al TAR e la nomina del commissario ad acta esclude le astreintes (TAR Lombardia n. 2651 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione a mettere a disposizione del docente la carta elettronica è azionabile davanti al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. L’assegnazione all’Amministrazione di un termine per adempiere, con la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, costituisce circostanza che rende manifestamente iniqua la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., specialmente quando il ritardo sia ascrivibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Il Fatto
Una docente, insegnante di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inadempimento e chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la pretesa della ricorrente era sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato, dichiarando pertanto l’inottemperanza del Ministero. È stato quindi assegnato un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, con la nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, che avrebbe operato solo su istanza del creditore, decorso inutilmente il termine assegnato.
La domanda di condanna alle astreintes è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui la penalità di mora deve essere esclusa quando risulti “manifestamente iniqua” o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico. L’iniquità è stata ravvisata nella già disposta nomina del commissario ad acta e nella circostanza che il ritardo nell’esecuzione fosse riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso riguardante la carta del docente.
La Corte ha, infine, condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore della ricorrente, liquidandole in misura ridotta (800,00 euro) in ragione della natura seriale della controversia, come suggerito dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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