Il giudice dell’ottemperanza non può ampliare il giudicato civile aggiungendo accessori non statuiti (TAR Puglia n. 447/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza non può esercitare il potere di integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire quando questa sia stata emessa da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale, come il giudice civile. Ne consegue che, in sede di ottemperanza, non può essere disposta la liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria su un’obbligazione pecuniaria se tali accessori non siano stati espressamente contemplati nel giudicato. Il mancato riconoscimento degli accessori nel titolo esecutivo giudiziale comporta che l’Amministrazione, in sede di esecuzione, non è tenuta a corrisponderli, non potendo essi essere desunti per implicito.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce una sentenza che accertava il diritto alla percezione di un assegno pensionistico mensile di importo pari a € 200,00, con decorrenza dal giorno successivo al decesso del coniuge, quale pensione di reversibilità. L’INPS aveva poi provveduto al pagamento degli arretrati, ma la ricorrente, ritenendo che l’Istituto avesse liquidato una somma inferiore rispetto a quella spettante, agiva dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento di “aumenti e rivalutazione” sugli importi già corrisposti, per il periodo compreso tra aprile 2021 e dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sentenza del Tribunale di Lecce si era limitata ad accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell’importo mensile di € 200,00, senza contenere alcuna statuizione in merito alla spettanza di rivalutazione o di altri aumenti nel periodo di riferimento. Tale constatazione ha assunto portata decisiva ai fini della delimitazione dell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha quindi richiamato il consolidato principio per cui il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato, non può integrare il precetto contenuto nella sentenza quando questa provenga da un giudice di diversa giurisdizione. Nel caso di specie, trattandosi di un’obbligazione pecuniaria accertata dal giudice civile, l’eventuale liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria avrebbe riguardato diritti accessori la cui cognizione è riservata al giudice civile medesimo.
La Corte ha inoltre precisato che, ove il giudicato non contenga alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l’Amministrazione non è tenuta a corrisponderli in sede di esecuzione, non essendo possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione. Ne deriva che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere una pronuncia che ampliasse il contenuto dispositivo della sentenza del giudice ordinario, si appalesa priva di fondamento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con declaratoria di nullità delle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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