Ripiano payback dispositivi medici: atti regionali attuativi devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13261 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività demandata alle regioni e alle province autonome ha natura meramente attuativo-esecutiva, è priva di margini di discrezionalità, anche tecnica, e non implica una spendita di potere autoritativo, instaurandosi tra l’amministrazione e l’impresa un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale. Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione sulle domande di annullamento dei presupposti atti ministeriali e dell’accordo Stato-Regioni, da ritenersi infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava la determinazione con cui la Provincia autonoma di Trento le aveva posto a carico una somma di 73.017,34 euro a titolo di payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida propedeutiche e l’accordo Stato-Regioni del 2019. La ricorrente lamentava l’illegittimità del meccanismo per l’inerzia dell’Amministrazione nell’attivare le procedure di rinegoziazione, la natura retroattiva della fissazione dei tetti, l’applicazione del calcolo al lordo dell’IVA e la mancata distinzione tra ricavi da fornitura e servizi connessi, chiedendo altresì la rimessione alla Corte costituzionale. In vista dell’udienza, la società chiedeva il rinvio in attesa della decisione del Consiglio di Stato sui precedenti del TAR.
La Motivazione del TAR Lazio
Il Collegio rigetta l’istanza di rinvio, rilevando che la mera pendenza di giudizi di appello su precedenti pronunce non integra le “situazioni eccezionali” richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per il differimento della trattazione.
Nel merito, richiamando i propri precedenti e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, il TAR respinge le censure relative all’illegittimità dei presupposti atti ministeriali. Il sistema del payback era noto alle imprese sin dal 2015, così come la misura del tetto nazionale del 4,4%, sicché non può configurarsi una lesione dell’affidamento o una retroattività della disciplina. Il meccanismo opera ab esterno sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza alterare l’esito delle procedure di gara, né incide sui margini di utile, come già accertato dalla Consulta. Infondate sono anche le doglianze sul calcolo al lordo dell’IVA e sulla mancata distinzione tra spese per dispositivi e servizi connessi, dovendo le imprese fatturare correttamente e distintamente le diverse prestazioni.
Quanto ai provvedimenti regionali di attuazione, il Collegio ne dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle regioni è interamente vincolata: esse si limitano a verificare la documentazione contabile, a definire l’elenco delle aziende e a porre a loro carico la quota di ripiano già determinata a livello statale, senza alcun margine di discrezionalità. Ne deriva che la situazione giuridica azionata è un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dal potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, secondo il consolidato principio per cui le controversie su attività vincolata della pubblica amministrazione spettano all’a.g.o.
Tale conclusione vale anche per gli atti di rideterminazione della quota, adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che applicano la riduzione al 48% tramite un’operazione meramente matematica. Il ricorso è pertanto respinto per i profili relativi agli atti ministeriali e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione agli atti regionali, con indicazione della riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.