L’insediamento di nuove attività nella Zona B della Riserva richiede lo studio sulla capacità di carico dell’area (TAR Puglia n. 450 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella Zona B di una Riserva Naturale Orientata Regionale, l’art. 24 delle NTA del Piano Territoriale della Riserva, in deroga al divieto generale di nuovi interventi costruttivi, consente esclusivamente la prosecuzione delle attività di turismo balneare già esistenti, non anche il loro ampliamento. Il chiosco-bar realizzato in area privata a servizio di una struttura ricettiva esistente non può ritenersi ammesso dalla prima parte della norma, trattandosi di nuova edificazione, a nulla rilevando il solo collegamento soggettivo tra le attività. L’insediamento di nuove attività è consentito solo a seguito dell’acquisizione di uno studio specialistico sulla capacità di carico dell’area costiera, elaborato avente ad oggetto l’impatto complessivo sull’intera area tutelata e non la singola installazione. La prescrizione che subordina l’accesso attraverso un tratturo ad uso pubblico al nulla osta del proprietario dell’area è illegittima per erronea presupposizione. È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio di uno stabilimento balneare, impugnava il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune alla società controinteressata per la realizzazione di un chiosco-bar con servizi in un’area privata retrostante la porzione demaniale in concessione. L’area risultava ricompresa nella Zona B della Riserva Naturale Orientata Regionale, ove il Piano Territoriale vieta nuovi interventi costruttivi senza l’acquisizione di uno studio specialistico.

La ricorrente contestava anche i successivi provvedimenti con cui le amministrazioni avevano condizionato il transito sul tratturo — dichiarato ad uso pubblico — necessario per l’accesso allo stabilimento e quello con cui era stata disposta la sospensione del nulla osta originario del 2015, a seguito del sequestro penale dell’area.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto i motivi di ricorso concernenti la violazione delle norme di tutela della Riserva, ravvisando l’erronea applicazione dell’art. 24, co. 1, delle NTA del Piano Territoriale. Il Collegio ha chiarito che la norma, nel consentire la prosecuzione delle attività esistenti, ammette solo la conservazione di strutture già presenti, non la loro espansione mediante opere di nuova realizzazione. A nulla rileva, quindi, la circostanza che la nuova struttura sia posta a servizio di una struttura ricettiva esistente, specie quando le aree siano tra loro separate e l’utilizzo del chiosco non sia riservato all’utenza di quest’ultima.

Quanto alla seconda parte della disposizione, che ammette nuove attività a seguito di uno studio sulla capacità di carico dell’area costiera, il Tribunale ha escluso che le relazioni geologiche e botaniche prodotte dal privato possano integrare l’elaborato richiesto, trattandosi di documenti redatti ai sensi del regolamento edilizio comunale e aventi ad oggetto il singolo lotto e non l’intera area costiera tutelata. L’insufficienza di tali atti comporta l’annullamento sia del permesso di costruire sia dell’autorizzazione paesaggistica.

Con riguardo alla nota dell’Ufficio Demanio Marittimo del 18 settembre 2024, il TAR ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui onerava la ricorrente di acquisire il nulla osta del proprietario della strada sterrata, considerato che il tratturo è passaggio ad uso pubblico, circostanza incontestata e confermata dalla stessa amministrazione. Controversa è invece la nota dell’Ufficio Parco del 13 settembre 2024, con la quale era stata disposta la sospensione del nulla osta del 2015: il Tribunale l’ha annullata per difetto di motivazione e irragionevolezza, in quanto l’amministrazione non aveva individuato un termine finale o specifiche ragioni di correlazione con il sequestro penale in corso.

Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della nota dell’8 ottobre 2024, qualificata come mera comunicazione di avvio del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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