Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 432 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce manifestazione del principio dispositivo la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale univoca dichiarazione, il giudice amministrativo deve prendere atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito della controversia. La particolarità delle questioni sottostanti il giudizio e l’esito della lite costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Dirigente dell’area tecnica del Comune di Copertino le aveva inflitto una sanzione pecuniaria di € 8.500,00, unitamente al verbale della Polizia Locale posto a fondamento del provvedimento. Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Prima, ha rilevato che, con atto depositato in data 2 gennaio 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, chiedendo contestualmente la declaratoria di improcedibilità del gravame con compensazione delle spese.

La Corte ha ritenuto che, a fronte della dichiarazione univoca della parte ricorrente, non potesse che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale declaratoria si impone in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha richiamato a sostegno i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 867 del 2022 e del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5813 del 2021.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, reputando che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustificassero tale statuizione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. e della normativa processuale amministrativa. È stata fatta salva la refusione del contributo unificato.

Infine, il Collegio ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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