Segnalazione certificata di agibilità nulla se resa su modello abrogato (Cons. Stato n. 5642 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il privato attesta l’agibilità di un immobile produce effetti giuridici solo se è riconducibile al modello normativo vigente al momento del suo deposito. L’art. 25, comma 5-bis, d.P.R. n. 380/2001, abrogato dall’11 dicembre 2016 per effetto del d.lgs. n. 222/2016, non può sorreggere un’attestazione depositata dopo tale data. La sostanziale analogia documentale con la segnalazione certificata di agibilità non sana l’inosservanza dello schema dichiarativo: ricorre inconfigurabilità giuridica della fattispecie quando la dichiarazione non è riconducibile all’astratto modello legale. Il conseguimento dell’agibilità, presupponendo la conformità urbanistico-edilizia e la sicurezza dell’edificio, risente della pianificazione idraulica sopravvenuta. L’art. 47 delle NTA del PAI impone il parere preventivo di ammissibilità idraulica per ogni “realizzazione” successiva alla riperimetrazione del rischio, senza distinguere in base alla consistenza dell’intervento.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un edificio realizzato in forza di una convenzione attuativa nell’ambito di un accordo di programma. Ultimata la costruzione, ha presentato al Comune dapprima un’istanza di certificato di agibilità, rimasta senza riscontro, e poi, il 29 dicembre 2016, un’attestazione di agibilità resa ai sensi dell’art. 25, comma 5-bis, d.P.R. n. 380/2001, dopo una CILA in sanatoria di alcuni interventi interni.

Nel frattempo la Regione aveva ridefinito le aree a rischio idrogeologico, includendo il comparto in cui sorge l’edificio nella classe R4. Il Comune ha quindi sospeso l’efficacia dell’attestazione e, in sede di riesame, ha respinto l’istanza di autotutela, richiamando l’art. 47 delle NTA del PAI. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il primo provvedimento e ha respinto i motivi aggiunti, subordinando l’agibilità alla deperimetrazione del rischio. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame, ma riformula la motivazione della sentenza impugnata. Il provvedimento di riesame non è un atto meramente confermativo: l’amministrazione ha rivalutato la questione ed esternato ragioni prima non esplicitate, con funzione di convalida rispetto al difetto di motivazione contestato. La funzione di riesame è la sede appropriata per integrare motivazioni non esplicitate in atti precedenti.

Il Collegio circoscrive il thema decidendum: poiché il provvedimento impugnato si limita a richiedere il parere di ammissibilità idraulica e rinvia alle determinazioni dell’autorità competente, è errato affermare che l’agibilità sia condizionata alla realizzazione delle opere di mitigazione o alla deperimetrazione del rischio. Quelle questioni sono emerse solo per le sopravvenienze istruttorie del primo grado e restano estranee al giudizio.

Le censure sulla tardività e sull’atipicità del potere inibitorio presuppongono un titolo di agibilità già consolidato, che nella specie manca. L’attestazione del 29 dicembre 2016 è stata presentata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 222/2016, che ha abrogato l’art. 25 d.P.R. n. 380/2001 e ha introdotto la segnalazione certificata di agibilità. Non vale l’argomento dell’analogia documentale: le dichiarazioni private sostitutive di poteri autorizzativi poggiano sull’autoresponsabilità e impongono un onere di diligenza rafforzato, funzionale al dovere di collaborazione e buona fede verso l’amministrazione e al buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost.. Usare un modulo abrogato impedisce il prodursi dell’effetto, integrando una ipotesi di inconfigurabilità giuridica della fattispecie.

Quanto alla pianificazione idraulica, la clausola di salvezza dell’art. 47 delle NTA del PAI copre i soli interventi già realizzati in esecuzione di convenzioni anteriori, mentre ogni ulteriore “realizzazione” resta soggetta al parere preventivo. La riperimetrazione è anteriore alla CILA in sanatoria, sicché l’intervento vi è assoggettato. Il richiamo all’art. 28 delle NTA del PAI è inconferente: la norma a regime è derogata, per specialità, dall’art. 47. Le spese del secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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