Annullamento per invalidità derivata della cartella di pagamento del prelievo latte (TAR Lombardia n. 1177 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto accertativo del prelievo supplementare latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario, determina l’invalidità derivata della cartella di pagamento che ne costituisce atto conseguenziale, qualora tra i due atti sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata e necessaria. La pendenza del giudizio impugnatorio promosso dal debitore avverso l’atto presupposto interrompe e sospende permanentemente la prescrizione del credito della pubblica amministrazione sino alla definizione del giudizio, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse delle censure di prescrizione. L’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito non viene meno in caso di annullamento dell’atto presupposto, ove non sia accertata l’insussistenza del credito, ma sussiste il vincolo per l’ente creditore e per l’agente della riscossione a non escutere la garanzia sino all’adozione del provvedimento di ricalcolo.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino impugnava dinanzi al TAR la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione, unitamente alla cartella di pagamento presupposta, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per l’annata 2008. La ricorrente chiedeva altresì l’accertamento dell’inesistenza del debito, deducendo plurime censure tra cui la prescrizione del credito, l’errata quantificazione e la violazione del diritto eurounitario. Nel corso del giudizio emergeva l’esistenza di un contenzioso pregresso tra le parti avente ad oggetto il medesimo prelievo, definito con sentenze che avevano annullato le comunicazioni AGEA di determinazione del prelievo per l’annata 2008/2009.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la censura di prescrizione del credito, qualificandola come antecedente logico rispetto alle altre doglianze, in quanto l’eventuale accoglimento avrebbe privato di fondamento l’iscrizione ipotecaria. Secondo il Collegio, la prescrizione risulta interrotta e permanentemente sospesa dalla pendenza dei giudizi impugnatori promossi dalla ricorrente avverso gli atti di accertamento del prelievo, richiamando il principio secondo cui il diritto di credito della pubblica amministrazione resta sospeso sino alla definizione del giudizio amministrativo, senza applicabilità dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ.
Quanto alla cartella di pagamento, il TAR ha rilevato che le sentenze intervenute hanno annullato le comunicazioni AGEA di determinazione del prelievo per l’annata 2008/2009, costituenti il presupposto della pretesa riscossiva. L’annullamento dell’atto accertativo comporta l’invalidità caducante della cartella, trattandosi di atto consequenziale che trova il proprio fondamento esclusivo negli atti annullati. Il Collegio ha precisato che l’effetto caducante si produce quando tra gli atti sussiste un rapporto di presupposizione immediata e necessaria, senza che rilevi la pendenza dell’appello avverso una delle sentenze di annullamento, considerata la definitività dell’altra pronuncia.
In accoglimento del settimo motivo di ricorso, il TAR ha annullato la cartella di pagamento per illegittimità derivata, assorbendo le ulteriori censure e fermo restando il riesercizio del potere di rideterminazione da parte di AGEA. La domanda di accertamento dell’inesistenza del debito è stata respinta, non potendosi affermare l’insussistenza del credito garantito.
Con riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, il Collegio ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, limitata al titolo della garanzia e all’esistenza del credito sottostante, mentre le questioni attinenti alla procedura esecutiva ricadono nella giurisdizione ordinaria. Il TAR ha nondimeno affermato il vincolo per AGEA e per l’agente della riscossione a non escutere la garanzia sino all’adozione del provvedimento di ricalcolo del prelievo, non potendo la garanzia stessa venire meno in assenza di accertamento negativo del credito.
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Nota della Redazione
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