Regolamento di competenza d’ufficio inammissibile se il secondo giudice indica solo una competenza per valore (Cass. civ. Sez. 3 n. 19346 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal giudice ad quem, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza per materia del primo giudice, allorché il secondo giudice, nel negare la propria competenza per materia, non affermi l’esistenza di una competenza per materia o per territorio inderogabile in capo al giudice a quo o a un terzo giudice, limitandosi a contestare la correttezza della declinatoria stessa. In tale ipotesi, ove la questione involga esclusivamente un riparto ratione valoris, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice, in mancanza di tempestivo regolamento ad istanza di parte, diviene incontestabile e vincolante per il secondo giudice, ancorché questi la ritenga erronea.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza, declinava la propria competenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ritenendo che la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente per i danni da allagamento del fondo agricolo, riconducibili alla dedotta inefficienza del sistema di canalizzazione delle acque piovane, implicasse valutazioni attinenti alla manutenzione di opere idrauliche e fosse devoluta al giudice specializzato.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, quest’ultimo, dissentendo, riteneva che le acque piovane convogliate in fognatura non fossero riconducibili al demanio idrico e che, pertanto, la controversia non appartenesse alla propria competenza per materia. Con ordinanza del 15 gennaio 2026, il giudice specializzato richiedeva d’ufficio alla Corte di cassazione il regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Premesso che l’istituto di cui all’art. 45 c.p.c. è finalizzato esclusivamente a evitare che un giudice conosca di una controversia la cui qualità la legge riserva ad altro giudice, la Suprema Corte ha precisato che il potere di elevare il conflitto negativo sussiste solo ove venga in rilievo un riparto per materia o per territorio inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 1202 del 2018, la Corte ha affermato che è inammissibile il regolamento d’ufficio allorché il secondo giudice, adito in riassunzione, neghi la propria competenza per materia ma non individui alcun altro giudice competente per materia o per territorio inderogabile. In questa evenienza, l’eventuale decisione di accoglimento produrrebbe, nella sostanza, il medesimo effetto di un regolamento ratione valoris, non consentito dall’ordinamento.
Nella specie, il giudice specializzato aveva svolto argomentazioni pars destruens, contestando la sussistenza della propria competenza per materia con riguardo alle acque piovane, ma aveva omesso la pars costruens, non avendo indicato la sussistenza di una competenza per materia del giudice di primo grado o di un terzo giudice. Ne consegue che la questione involgeva esclusivamente un profilo di competenza per valore.
Poiché la causa era stata tempestivamente riassunta e le parti non avevano proposto regolamento di competenza, la declinatoria del Tribunale di Napoli Nord era divenuta incontestabile e vincolante. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, con conseguente radicamento della competenza presso il giudice ad quem e fissazione del termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli.
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Nota della Redazione
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