Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nell’impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva (TAR Puglia n. 412 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio impone al giudice amministrativo, in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di pronunciare una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti possono giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce in data 6.11.2020, nonché ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusi gli atti istruttori e il parere del Gruppo Interforze del 09.10.2020. Il ricorso era stato proposto con atto iscritto nel registro generale al n. 37 del 2021, con richiesta di annullamento del provvedimento interdittivo ritenuto lesivo degli interessi della società.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava in data 8 gennaio 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, chiedendo contestualmente che il giudice dichiarasse l’improcedibilità del gravame e disponesse la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente, ha ritenuto di non poter che rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione si fonda sul principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può spingersi oltre le domande e le richieste delle parti, e sull’applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina il caso di dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse.

La giurisprudenza richiamata dal Tribunale, e in particolare il Consiglio di Stato, Sezione II, n. 867 del 07.02.2022 e il Consiglio di Stato, Sezione II, n. 5813 del 09.08.2021, conferma l’orientamento secondo cui il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, determinato dalla sopravvenuta inutilità della pronuncia per la sfera giuridica del ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità senza necessità di esaminare il merito della controversia.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando due elementi concorrenti: l’esito del giudizio, che si conclude con una pronuncia processuale e non di merito, e la particolarità delle questioni sottostanti, relative alla materia della documentazione antimafia, che presentano profili di complessità tali da giustificare la deroga al principio della soccombenza. È stata altresì fatta salva la refusione del contributo unificato, ove versato.

La sentenza, resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, è stata infine pronunciata con l’ordine di esecuzione all’autorità amministrativa e la contestuale disposizione di oscuramento delle generalità delle parti interessate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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