Ottemperanza ai giudicati del giudice ordinario e natura di debito di valuta delle somme liquidate (TAR Lazio n. 14083 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. In tale sede, i poteri cognitivi del giudice amministrativo sono limitati alla mera esecuzione del comando contenuto nel provvedimento, senza possibilità di interpretazione o integrazione del giudicato. La procedibilità del ricorso presuppone che il titolo esecutivo esista e sia perfetto, che sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione in forma autentica e che sia provata l’inerzia di quest’ultima dopo la richiesta di esecuzione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, non assoggettabile a rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore, salvo che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1075/2017, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, che aveva confermato il decreto ingiuntivo con cui il Comune era stato condannato al pagamento di somme di denaro e spese processuali. Ha chiesto, oltre all’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, nonché la condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale. Il Comune di Pomezia non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente accertato la regolarità del ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti per la procedibilità dell’azione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3632 del 2024, secondo cui il giudizio di ottemperanza è procedibile solo se il titolo esecutivo esiste ed è perfetto, se è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione in forma autentica e se è rimasta inerte dopo la domanda di esecuzione. Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata al Comune a mezzo p.e.c., sicché il termine dilatorio di centoventi giorni era ampiamente decorso.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun adempimento e ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.
Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria, il TAR l’ha invece disattesa, osservando che le somme liquidate in via giudiziale costituiscono un debito di valuta, per cui non è applicabile il computo della rivalutazione propria delle obbligazioni di valore. La rivalutazione può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri l’esistenza del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., non compensato dagli interessi legali; requisito non provato dalla società ricorrente.
Il Collegio ha infine condannato il Comune al pagamento delle spese di lite e ha precisato che il compenso del Commissario ad acta costituisce danno erariale patrimoniale quando corrisposto per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione delle decisioni giudiziali.
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Nota della Redazione
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