(TAR Puglia n. 410 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l’univoca dichiarazione della parte ricorrente, resa nel corso dell’udienza di discussione, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., deve limitarsi a prendere atto di tale dichiarazione, dichiarando improcedibile il gravame. La particolarità delle questioni sottostanti il giudizio — quale quella dell’impugnazione di un’interdittiva antimafia — costituisce giustificato motivo per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ferma restando la refusione del contributo unificato se versato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha emesso nei suoi confronti un’interdittiva antimafia, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi gli accertamenti svolti dal GICO della Guardia di Finanza e gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze. Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, chiedendo che il gravame fosse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha rilevato che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi — in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. — una declaratoria in conformità. La giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5813) conferma tale orientamento.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustificano l’integrale compensazione tra le parti, fatta salva la refusione del contributo unificato se versato. Ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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