Transito nei ruoli civili e deroghe per gravi condizioni di salute: necessaria motivazione sul bilanciamento (TAR Puglia n. 128 dell’11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transito nei ruoli del personale civile della Difesa, l’Amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente il provvedimento di assegnazione della sede anche nella fase di impiego del personale già transitato, con particolare riferimento all’eventuale applicazione delle deroghe ai criteri ordinari previste dalla circolare ministeriale per i casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali. La mera rilevazione della continuità d’impiego nella medesima area territoriale dell’ultimo comando non integra un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico e le esigenze di salute del dipendente, allorché la sede assegnata risulti distante dalla residenza del nucleo familiare e incompatibile con le condizioni cliniche documentate.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio presso il Ministero della Difesa, è stato ammesso al transito nei ruoli del personale civile. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha disposto la sua assegnazione presso la Scuola Navale Militare di Venezia, sede distante circa 800 km dalla residenza del nucleo familiare. Il dipendente ha quindi impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione e l’accertamento del proprio diritto a essere assegnato presso un Ente ubicato nel Comune di Taranto o nella sua provincia, o comunque in una sede compatibile con le gravi e documentate condizioni di salute da cui è affetto, come dimostrato dai certificati medici versati in atti e da una recente ricaduta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura, ravvisando la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria del provvedimento impugnato. Il Collegio ha osservato che la circolare ministeriale del 2023, e in particolare l’Annesso n. 4 relativo all’Arma dei Carabinieri, contempla espressamente la possibilità di derogare ai criteri ordinari di assegnazione in presenza di “casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali” che rendano opportuna la designazione in una sede viciniore alla residenza o al domicilio del nucleo familiare.

L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione le esigenze familiari e di salute rappresentate dall’istante, valutatone l’utile impiego in sede viciniore. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la distanza di circa 800 km tra la sede assegnata e la residenza familiare appare difficilmente sopportabile e incompatibile con la situazione sanitaria dell’interessato, come dimostrato dalla recente ricaduta e dai certificati medici prodotti.

La rilevata opportunità della continuità d’impiego nella medesima area territoriale dell’ultimo comando di servizio non è stata ritenuta fondata su un ragionevole bilanciamento tra gli opposti interessi; riscontrata altresì l’esistenza del danno grave e irreparabile allegato, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione in parte qua dell’efficacia del provvedimento e l’immediato riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione di merito del ricorso è stata fissata per la seconda udienza pubblica di gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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