Rinnovo patentino sale giochi: la distanza da luoghi sensibili si calcola sul percorso realmente esistente (TAR Puglia n. 131/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo della distanza tra una sala giochi e un luogo sensibile, di cui all’art. 190, comma 2, del D.lgs. n. 285/1992 e al D.M. n. 38/2013, l’Amministrazione deve fare riferimento al percorso pedonale più breve su suolo pubblico effettivamente esistente. Non può considerarsi praticabile un itinerario che presupponga un attraversamento pedonale non più materialmente presente, in quanto privo di strisce pedonali e segnaletica verticale, né un passaggio che risulti stabilmente ostruito. Il calcolo effettuato su un tragitto non realmente percorribile determina l’illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del patentino.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una sala giochi, impugnava il diniego di rinnovo del patentino per la raccolta di scommesse, adottato dall’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata. Il provvedimento, contestualmente, ne disponeva la soppressione, ritenendo che l’attività fosse svolta a una distanza inferiore a quella minima prevista dalla legge da un luogo sensibile. L’Amministrazione aveva calcolato la distanza pedonale considerando un attraversamento pedonale che, secondo la ricorrente, non era più esistente. Il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego era stato rigettato con determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La società chiedeva, quindi, l’annullamento dei provvedimenti e la sospensione cautelare dei loro effetti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto fondata la censura con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 190, comma 2, del D.lgs. n. 285/1992 e del D.M. n. 38/2013. L’errore dell’Amministrazione sarebbe consistito nell’aver erroneamente individuato il percorso pedonale più breve, utilizzando come punto di riferimento un attraversamento pedonale non più in uso.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha valorizzato la relazione di chiarimenti depositata dalla Polizia Municipale del Comune di Francavilla Fontana, prodotta in adempimento di un’ordinanza istruttoria. Dalla relazione emergeva che la misurazione effettuata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riferiva a un percorso pedonale che considerava un attraversamento di via M. Imperiali risalente agli anni 2009-2012 e non più esistente. Inoltre, il passaggio alternativo era ritenuto inaccessibile perché sempre occupato da autovetture in sosta e privo di idonea segnaletica.
Secondo il TAR, la corretta applicazione della norma impone di verificare la distanza sulla base del percorso pedonale realmente fruibile dal pedone. Un itinerario che si fondi su un attraversamento non materialmente esistente non può essere considerato valido, in quanto non garantisce un accesso sicuro al luogo sensibile.
Alla luce di tali elementi, e ritenuta la sussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha fissato la trattazione di merito del ricorso alla prima udienza pubblica utile del gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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