Il diniego di permesso di costruire conforme al PRG prevale sulla decadenza del vincolo espropriativo del piano attuativo (TAR Lazio n. 822 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del vincolo espropriativo di un piano attuativo non comporta automaticamente l’edificabilità dell’area secondo gli indici del PRG quando il progetto presentato risulti comunque difforme dalle previsioni dello strumento urbanistico generale. In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola ragione posta a base del diniego sia idonea a sorreggerlo perché l’operato dell’Amministrazione sia legittimo. La cessione volontaria di aree a standard non può essere considerata un mero atto di liberalità quando è finalizzata a compensare un incremento del carico urbanistico non consentito dal PRG. Il divieto di integrazione postuma della motivazione non opera quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili o si verta in attività vincolata, e i chiarimenti tecnici resi in adempimento di un’ordinanza istruttoria rispondano a una funzione meramente esplicativa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego definitivo sul permesso di costruire per un fabbricato residenziale in zona R/6 del PRG, successivo all’annullamento di un primo diniego con sentenza passata in giudicato. Il nuovo provvedimento motivava il diniego con il contrasto dell’intervento con il P.R.G., che destina l’area a “ridimensionamento viario ed edilizio”, e con le prescrizioni del piano attuativo R6, ritenute ultrattive per la parte sugli allineamenti. Il Comune evidenziava inoltre che la prevista cessione di aree a standard non compensava l’incremento del carico urbanistico derivante dall’edificazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando in primo luogo la natura plurimotivata del diniego: la difformità dal PRG costituisce ragione autonoma idonea a sorreggere il provvedimento, indipendentemente dalla questione della decadenza del vincolo espropriativo già accertata dal giudicato. L’Amministrazione ha correttamente valutato la proposta progettuale come non conforme allo strumento urbanistico generale, in quanto l’edificazione su un’area destinata a verde pubblico comporterebbe un aumento della densità abitativa oltre i limiti consentiti, non compensato dalla cessione volontaria di aree.
Quanto all’applicazione dell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, la Corte ha escluso che la dislocazione delle aree a standard potesse configurarsi come modifica di modesta entità, trattandosi di una vera e propria variante al PRG. Parimenti inapplicabile l’art. 1-bis, comma 2, l.r. n. 36/1987, che disciplina modifiche ai piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, non modifiche del PRG stesso.
Sui motivi aggiunti, il Collegio ha respinto la censura di integrazione postuma della motivazione: la relazione del Servizio Urbanistica depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria aveva funzione meramente esplicativa di ragioni già desumibili dal provvedimento impugnato e dal preavviso di diniego. Il divieto di motivazione postuma va attenuato quando l’omissione non ha leso il diritto di difesa o si versa in attività vincolata.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili per difetto di interesse le ulteriori censure, poiché l’accertata difformità dal PRG era da sola sufficiente a sorreggere il diniego. Da ciò è derivato il rigetto della domanda risarcitoria per insussistenza del presupposto dell’illiceità del provvedimento.
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Nota della Redazione
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