Carta docente dopo giudicato: controvalore pecuniario (TAR Campania n. 2317 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, unitamente alla mancata prova dell’adempimento, legittima la declaratoria dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo. Ove sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, non potendo l’ente giovarsi del proprio contegno inerte. È giustificata la nomina di un commissario ad acta, mentre la domanda di condanna alle astreintes può essere respinta per iniquità della misura.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

La pronuncia del giudice ordinario non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede pertanto la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è osservato il termine di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

Quanto al profilo sostanziale, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La Corte affronta poi la questione del tempo trascorso. Ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il Collegio fonda la regola sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria.

Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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