Impugnazione autonoma del PAUR e termini decorrenti dalla pubblicazione (TAR Lazio n. 1483 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 ricomprende, ma non sostituisce ad ogni effetto, i titoli di assenso rilasciati all’interno della conferenza di servizi. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale conserva autonoma natura di atto amministrativo, dotato di propria efficacia lesiva e di propria attitudine a essere impugnato in via immediata. Ne deriva che, in caso di invalidità derivata del PAUR da vizio del provvedimento di VIA, l’atto presupposto deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURL; diversamente il ricorso proposto avverso il solo atto conclusivo è irricevibile per tardività.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e imprenditori locali, impugnano il PAUR adottato dalla Regione Lazio il 21 maggio 2025, con il quale si autorizza l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti in area agricola. L’atto si innesta in una vicenda autorizzatoria risalente, avviata anni prima dalla società proponente e già segnata da un primo annullamento giurisdizionale, da una mancata VIA e da un successivo parere negativo del Comune sulla variante urbanistica.

Oltre al PAUR e alla determinazione commissariale del 26 marzo 2025, i ricorrenti impugnano la pronuncia di VIA dell’8 novembre 2023, pubblicata sul BURL il 7 dicembre 2023, e i verbali della conferenza di servizi. La Regione e la società controinteressata eccepiscono l’irricevibilità per tardività proprio con riferimento alla mancata tempestiva impugnazione della VIA. Il ricorso giunge pertanto al giudizio amministrativo con la questione pregiudiziale della corretta individuazione del termine di impugnazione degli atti endoprocedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla questione della doppia impugnazione dell’atto presupposto e dell’atto presupponente nei casi di invalidità derivata. Il discrimine tra impugnativa immediata e differita è correlato alla autonoma portata lesiva dell’atto presupposto: se l’atto anteriore è già in grado di ledere la sfera del privato, la sua impugnazione non può essere differita al momento dell’adozione dell’atto successivo.

La sentenza ricostruisce la disciplina della valutazione di impatto ambientale, di matrice europea, come sub-procedimento autonomo inserito in un procedimento autorizzatorio più ampio. La VIA conclude un procedimento scandito in fasi tipiche e trova la propria ratio nella tutela di un interesse specifico, quello ambientale. Da tale autonomia discende l’immediata impugnabilità dell’atto conclusivo, potenzialmente idoneo a generare una lesione immediata dei valori ambientali protetti.

Il Collegio esamina quindi il modulo procedimentale dell’art. 27-bis, come introdotto dal d.lgs. n. 104/2017, evidenziando come il PAUR comprenda, recandone indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi. L’unicità del procedimento non comporta però la compenetrazione tra i titoli acquisiti, che restano formalmente e sostanzialmente distinti. Determinazioni di VIA e di AIA sono qualificate dal codice dell’ambiente come autonomi provvedimenti amministrativi, produttivi di effetti precettivi propri, come si ricava dalla stessa definizione contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. o).

Il perno del procedimento unico è individuato nel modulo della conferenza di servizi. L’autorità competente in materia di VIA è competente anche ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza e può risolvere i conflitti interni sulla base delle posizioni prevalenti. Ne discende che il PAUR ricomprende, ma non sostituisce ad ogni effetto, gli atti di assenso, i quali mantengono la propria autonomia e restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore.

Su queste premesse la Sezione rileva che VIA e AIA, dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al PAUR, avrebbero dovuto essere impugnati entro sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione sul BURL. Tale conclusione è rafforzata dal contenuto delle censure, che fanno esplicito riferimento a valutazioni e approfondimenti compiuti dall’amministrazione in sede di VIA; sono gli stessi ricorrenti a dedurre l’incompletezza dell’istruttoria condotta già in quella sede e reiterata negli atti successivi. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile per tardività. Le spese sono compensate in ragione della complessità e novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *