Riesame rigettato: vince il potere discrezionale del Prefetto sul divieto di detenzione di armi (TAR Puglia n. 129/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame del provvedimento prefettizio che impone il divieto di detenzione di armi non è un’occasione per una nuova istruttoria, ma una verifica demandata alla discrezionalità tecnica del Prefetto sugli elementi sopravvenuti allegati dall’interessato (art. 39, comma 1, d.lgs. n. 159/2011). Il giudizio che sorregge il divieto ha natura prognostica e si fonda sulla carenza della completa affidabilità del soggetto e sul rischio di abusi delle armi, non sulla sua pericolosità sociale. L’archiviazione del procedimento penale non elimina il fatto storico della conflittualità familiare, essendo irrilevante il riscontro di condotte penalmente rilevanti ai fini della prognosi di polizia. L’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 non è dovuto in sede di riesame, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte fondato su elementi nuovi che non hanno superato i motivi ostativi.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un decreto del Prefetto di Lecce del 12.03.2024 che gli aveva imposto il divieto di detenzione di armi, presentava istanza di riesame chiedendo il superamento del provvedimento. La Prefettura rigettava l’istanza con provvedimento dell’08.08.2025, ritenendo che gli elementi sopravvenuti addotti non fossero idonei a superare i motivi del provvedimento inibitorio. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, premessa la tempestività del rinnovo della notifica del ricorso come stabilito dall’ordinanza collegiale n. 1602/2025, ha ritenuto il ricorso non assistito da significativi elementi di fondatezza.
La Sezione ha osservato che le circostanze dedotte nell’istanza di riesame erano state valutate e motivatamente disattese dalla Prefettura, la quale aveva tenuto conto delle informazioni pervenute dalle Forze di Polizia, concludendo che gli elementi sopravvenuti non consentivano di superare i motivi del divieto. Il Tribunale ha quindi sottolineato la sussistenza del potere ampiamente discrezionale del Prefetto nell’imporre il divieto, a tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza pubblica, precisando che il relativo giudizio non è di pericolosità sociale ma meramente prognostico, fondato sulla carenza di completa affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi.
Quanto al merito della vicenda, gli episodi contestati — grave conflittualità con minaccia dell’uso della pistola verso familiari, precedenti denunce per lesioni, minacce, inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., tentata estorsione, danneggiamento a seguito di incendio e non adeguata custodia delle armi — non escludevano la ragionevolezza della prognosi negativa. Il Tribunale ha precisato che l’archiviazione del procedimento penale non elimina il fatto storico della conflittualità familiare e che, ai fini della specifica valutazione dell’Autorità di p.s., ciò che rileva non è il riscontro di condotte di rilievo penale ma il coinvolgimento in un clima di conflittualità che possa far dubitare del pericolo di abusi delle armi, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto.
Quanto al dedotto vizio procedimentale, il TAR ha ritenuto irrilevante l’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non dovuto nel caso di specie trattandosi di istanza di riesame fondata su elementi sopravvenuti che non hanno consentito di superare i motivi del provvedimento inibitorio. Infine, il Collegio ha escluso il periculum in mora, mancando la prova di un pregiudizio grave ed irreparabile, consistendo il pregiudizio addotto (compenso per il deposito in custodia delle armi) in un danno meramente patrimoniale.
Nota della Redazione
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