Requisito dello svolgimento formale del servizio di polizia municipale per la qualifica di agente di pubblica sicurezza (TAR Puglia n. 358 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 65/1986, la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita esclusivamente a coloro che svolgano formalmente il servizio di polizia municipale. Il mero svolgimento di fatto di funzioni di vigilanza o l’assegnazione a un settore dell’ente locale non integrano, di per sé, il requisito normativo, ove manchi una formale investitura. La verifica della sussistenza di tale requisito, in sede di revoca della qualifica, richiede un accertamento istruttorio approfondito sulla natura delle funzioni effettivamente esercitate nell’arco temporale rilevante, anche alla luce delle eventuali deleghe conferite dal Sindaco. Tale accertamento è funzionale a garantire la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a., impregiudicata ogni valutazione nel merito della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune di Grottaglie, impugnava il decreto con cui la Prefettura di Taranto aveva disposto la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuitagli nel 2007 ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986. Il provvedimento di revoca traeva origine dall’asserita cessazione dello svolgimento del servizio di polizia municipale da parte dell’interessato. Il ricorrente deduceva, invece, di avere continuato ininterrottamente a esercitare le funzioni di Responsabile del Settore di Polizia Municipale e del Nucleo Contenzioso, nonché funzioni delegate dal Comandante della Polizia Locale. Il giudizio vedeva costituito il solo Ministero dell’Interno, mentre il Comune di Grottaglie restava contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nell’ottica del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ha ritenuto necessario approfondire l’effettiva sussistenza del requisito principale per il mantenimento della qualifica, ossia lo svolgimento formale del servizio di polizia municipale. L’ordinanza rileva che dalla documentazione depositata tardivamente dall’Amministrazione statale emerga come il ricorrente non svolgesse più, “solo di fatto e non anche formalmente”, le funzioni di istruttore di vigilanza. Tale circostanza ha reso indispensabile acquisire chiarimenti documentati da entrambe le Amministrazioni intimate.

L’istruttoria disposta è volta a verificare se, nel periodo compreso tra agosto 2022 e la data del provvedimento di revoca, il ricorrente svolgesse, anche cumulativamente, alcuna delle funzioni di polizia municipale individuate dal regolamento comunale, e se fosse formalmente addetto al settore polizia municipale – nucleo contenzioso, con produzione di eventuali deleghe conferite dal Sindaco. Il Tribunale ha ordinato alle Amministrazioni di depositare una documentata relazione a chiarimenti entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

Il Collegio ha, inoltre, avvertito che l’eventuale mancata ottemperanza all’ordine istruttorio da parte del Comune non costituito potrebbe comportare la trasmissione degli atti per la valutazione di profili di responsabilità erariale e penale, oltre alla valutazione della condotta ai fini delle spese di lite. Infine, è stata fissata per la prosecuzione del giudizio la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027, con sospensione di ogni pronuncia sul ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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