Teleriscaldamento incentivato: limite al 31.12.2009 e poteri di controllo GSE (Cons. Stato n. 6533 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 31 dicembre 2009, posto dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 20/2007, non è una mera condizione soggettiva di ammissione al regime dei certificati verdi, ma individua la configurazione materiale dell’impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ammessa all’incentivazione. Poiché l’art. 2, comma 3, lett. a), del d.m. 24 ottobre 2005 definisce l’impianto come sistema integrato, comprensivo della rete di distribuzione, il calore ceduto mediante estensioni della tubazione primaria realizzate dopo tale data non concorre al beneficio. Nel calcolo di cui al punto 6.3 della procedura di qualificazione, il parametro Hct va ridotto della quota di calore fornita alle utenze servite da tali estensioni, mentre Hpt resta riferito alla produzione di tutti i generatori connessi alla rete: la diversa delimitazione delle due grandezze non altera la formula ministeriale. La rideterminazione dei certificati spettanti e il conseguente recupero costituiscono esercizio del potere di verifica e controllo previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, non di annullamento d’ufficio, con esclusione dei presupposti e dei limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, qualificato con codice IAFR e entrato in esercizio il 1° gennaio 2009, ha beneficiato per le produzioni dal 2009 al 2015 del regime dei certificati verdi. Dopo il 31 dicembre 2009 la società ha ampliato la rete e connesso nuove utenze.

All’esito di un controllo con sopralluogo, il Gestore dei servizi energetici ha contestato la computabilità del calore ceduto alle utenze servite dalle estensioni successive e alcune difformità dichiarative, rideterminando gli incentivi e chiedendo la restituzione di 3.323 certificati verdi, quantificati in euro 280.261,82. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la propria recente pronuncia di identico oggetto e ne conferma i principi. Muove dalla definizione dell’impianto come sistema integrato, che comprende tanto le sezioni di produzione combinata quanto la rete di teleriscaldamento. Poiché la rete è componente dell’impianto ammesso al beneficio, il requisito dell’entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2009 individua anche la configurazione materiale del sistema cui l’incentivo si riferisce.

Durata del regime e perimetro fisico operano su piani distinti: la prima delimita il periodo, la seconda il sistema incentivato. Non si tratta di un divieto di estensione della rete, ma della non incentivabilità delle porzioni realizzate fuori dalla finestra temporale. La natura aperta della rete e gli obblighi di allacciamento non fondano un diritto a estendere il perimetro del beneficio pubblico.

Quanto alla distinzione tra estensione della rete e derivazione d’utenza, il criterio si ricava dall’art. 2, comma 3, lett. i), del d.m. 24 ottobre 2005: la derivazione è il solo ramo terminale diretto a collegare un singolo utente; il tratto strutturalmente destinato a più utenze è tubazione primaria, anche se realizzato prima di ulteriori diramazioni. Irrilevanti l’impegno negoziale dei clienti e la variazione nel tempo del numero degli allacciati.

Sul secondo motivo, la Corte esclude la “geometria variabile” denunciata dall’appellante. Il parametro Hct è scomponibile per punto di consegna, perché ricavabile da fatturazioni e misurazioni; esso va espunto della quota relativa alle utenze non incentivabili, in forza dell’art. 14 del d.lgs. n. 20/2007. Il parametro Hpt misura invece l’offerta complessiva immessa nell’unica rete, fisicamente non attribuibile a specifiche utenze. Nessuna modifica della formula ministeriale.

Infine, l’attività del Gestore non è autotutela: egli non ha riesaminato la configurazione qualificata, ma ha accertato modificazioni sopravvenute e l’inclusione di energia non incentivabile nel computo annuale. Il potere rientra nell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, immanente al rapporto incentivante. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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