Informativa antimafia improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 346 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la sopravvenienza di un provvedimento di informazione liberatoria, ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, successivo all’ammissione dell’impresa alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione della materia del contendere, non implicando alcun accertamento nel merito della legittimità dell’informazione interdittiva antimafia impugnata.

Il Fatto

La società ricorrente, operante in un Comune già sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000, era stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento, fondato su una pluralità di elementi indizianti, aveva determinato una temporanea incapacità ex lege dell’impresa a contrattare con la pubblica amministrazione.

Avverso l’interdittiva e gli atti conseguenziali, la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR, senza domanda cautelare. Nelle more del giudizio, l’impresa era stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario, ottenendo successivamente la informazione liberatoria, attestante l’insussistenza attuale dei presupposti di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla ricorrente nell’imminenza dell’udienza, con cui la società dichiarava di non aver più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione è stata ritenuta espressione di una sopravvenuta causa di improcedibilità rilevabile d’ufficio.

La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una causa che determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’ottenimento dell’informazione liberatoria ha fatto venire meno l’interesse strumentale della società all’annullamento dell’interdittiva, privando di utilità pratica la decisione sul merito.

Il TAR ha valorizzato il dato normativo dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, in base al quale, una volta ammessa al controllo giudiziario e ottenuta la liberatoria, l’impresa non è più soggetta agli effetti preclusivi dell’interdittiva, come del resto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla peculiare e temporanea incapacità ex lege derivante dall’informazione antimafia.

Nessuna valutazione è stata invece espressa in ordine alla legittimità dell’informazione interdittiva impugnata, essendo l’esito processuale interamente assorbito dalla sopravvenienza liberatoria. La peculiarità e complessità della controversia hanno infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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