Criterio premiale parità di genere e interesse strumentale alla riedizione della gara (TAR Sicilia n. 561 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica l’interesse strumentale alla riedizione della gara, azionato mediante impugnazione della lex specialis, deve essere sorretto dalla concreta e dimostrata lesione della situazione giuridica soggettiva fatta valere. La giurisdizione amministrativa ha connotazione soggettiva: il processo non può essere il veicolo per l’introduzione di un mero interesse oggettivo al rispetto della legge. Chi si limita a dedurre la difformità delle regole di gara dal dato normativo, senza allegare la ragionevole probabilità di conseguire l’utilità sperata in esito alla riedizione, difetta della concretezza dell’interesse ad agire. L’omessa previsione del criterio premiale per la parità di genere di cui all’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 non giustifica l’annullamento dell’intera procedura quando non abbia inciso sulla par condicio e sull’esito della selezione.
Il Fatto
La società ricorrente, collocatasi al secondo posto nella gara per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari della Sicilia (lotto n. 39), impugna la determina di aggiudicazione e gli atti della lex specialis. Deducendo la violazione dell’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, chiede l’integrale riedizione della procedura e la declaratoria di inefficacia del contratto, con conseguente subentro.
Segue poi un primo ricorso per motivi aggiunti sulla carenza del requisito di capacità tecnico-professionale in capo all’aggiudicataria, un secondo sull’anomalia dell’offerta e un terzo nuovamente sul requisito di qualificazione. Resiste l’Amministrazione, resiste la controinteressata, sollevando eccezioni di tardività e di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta innanzitutto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo. L’onere di immediata impugnazione della lex specialis opera solo per le clausole autoescludenti o autoimpeditive, mentre la carenza dedotta incideva su un mero diverso svolgimento della gara. L’eccezione è respinta.
È invece accolta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La ricorrente non ha provato di essere stata danneggiata: il divario di quasi cinque punti rispetto all’aggiudicataria, l’assenza di allegazione su un esito diverso e il fatto che tutti i concorrenti fossero muniti della certificazione di parità di genere rendono il vantaggio meramente ipotetico e incerto. In assenza di concreta incidenza sulla par condicio, l’inserimento del criterio premiale non avrebbe mutato la graduatoria.
Quanto ai primi motivi aggiunti, è dichiarata la parziale irricevibilità del primo motivo, per violazione del termine di cui all’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. Nel merito, l’art. 6.3 del disciplinare richiedeva, per il concorrente a più lotti, servizi analoghi di importo pari al valore del singolo lotto, non alla sommatoria. Il contratto di avvalimento sul fatturato non necessita dell’indicazione puntuale delle risorse, trattandosi di esperienza già maturata.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è tempestivo, per l’applicazione dell’art. 52, comma 3, cod. proc. amm. sul differimento del termine scadente in giorno festivo o di sabato. Nel merito è respinto: la verifica di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale. Le contestazioni sui prezzi non superano questo vaglio e eventuali sottostime possono essere riassorbite nell’utile di impresa.
Il terzo ricorso per motivi aggiunti è irricevibile quanto alla censura sulla portata del chiarimento n. 6, non datato ma anteriore al termine di presentazione delle offerte. Nel resto è infondato, poiché le attestazioni di corretta esecuzione fanno piena prova sino a querela di falso.
Nota della Redazione
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