Carta docente è diritto soggettivo tutelabile con ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 2384 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’accertamento del diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce comando giudiziale esecutivo. Rispettato il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione giustifica l’ordine di esecuzione, la nomina del Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Un docente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Gela, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per un valore complessivo di euro 2.000,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione, con accessori e spese di lite.

Notificata la sentenza all’Amministrazione e attestatone il passaggio in giudicato dalla cancelleria, il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero. Ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora, limitando espressamente la domanda al solo capo relativo alla Carta del docente e non a quello sulle spese distratte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, sicché la pretesa fatta valere trova titolo nella pronuncia del giudice del lavoro.

Il passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria, con conseguente consolidamento del comando giudiziale. Il Collegio ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione.

Accertata l’ammissibilità, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante al ricorrente, nei termini stabiliti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha altresì accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. L’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Amministrazione, pur costituita, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale adempimento. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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