Cessazione della materia del contendere e giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi (TAR Puglia n. 335 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia con riguardo all’an che al quantum della pretesa. La disciplina di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si impone sulle pattuizioni private, integrandole ai sensi dell’art. 1339 c.c., con conseguente nullità delle clausole difformi. La domanda di revisione prezzi, una volta che il creditore sia stato integralmente soddisfatto nelle more del giudizio, è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto di servizi di pulizia stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura nell’ambito di una convenzione Consip, aveva richiesto la revisione dei prezzi contrattuali per il periodo dall’ottobre 2018 al febbraio 2020. La scuola committente aveva respinto la fattura contenente il conteggio della revisione, così negando il riconoscimento del compenso. La società ha pertanto adito il TAR Puglia per l’accertamento del diritto alla revisione, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento dell’importo dovuto, oltre interessi moratori.

Il giudice di primo grado, con avviso reso all’udienza del 6 maggio 2025, aveva prospettato alle parti un possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, considerata la natura di diritto soggettivo della pretesa. La questione era stata rinviata in attesa della decisione del Consiglio di Stato su una controversia analoga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve al giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Tale disposizione, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 3160 del 2019, ha una portata ampia e generale, superando il tradizionale orientamento che riservava al giudice amministrativo le sole questioni relative all’an e al giudice ordinario quelle relative al quantum.

Il Collegio ha inoltre richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 2025, che ha confermato tale impostazione, nonché la giurisprudenza consolidata secondo cui la clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti pubblici ha lo scopo di tenere indenne l’appaltatore dagli aumenti dei prezzi dei fattori produttivi.

Nel merito, la causa è stata definita in rito. La società ricorrente ha comunicato, con memoria dell’8 aprile 2025, l’avvenuto pagamento integrale di quanto richiesto nelle more del giudizio, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha verificato che la pretesa era stata pienamente soddisfatta, così che non residuava alcuna utilità per una pronuncia di merito, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 823 del 2024.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese processuali sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità e complessità della controversia, anche con riguardo ai profili di giurisdizione risolti solo a seguito della citata pronuncia del Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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