Il diritto alla revisione prezzi è azionabile in giurisdizione esclusiva (TAR Puglia n. 333 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di appalto di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuata stipulati con la pubblica amministrazione, la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e non è derogabile dalle parti; le clausole difformi sono nulle e la clausola legale si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ.. Il diritto al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto sia nell’an che nel quantum. Con l’estensione della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., ogni controversia relativa alla revisione prezzi, ivi incluse le questioni di quantificazione, è devoluta al giudice amministrativo. In assenza di una determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso e della scadenza per il relativo pagamento, gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza di accoglimento.

Il Fatto

Una società affidataria di un appalto di servizi di pulizia per istituti scolastici, stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura emesso da un istituto comprensivo nell’ambito di una convenzione Consip, chiedeva l’accertamento del diritto alla revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al febbraio 2020. A seguito della trasmissione di una fattura con il conteggio della revisione, la stazione appaltante aveva infatti rifiutato il pagamento. La ricorrente ha pertanto adito il giudice amministrativo, deducendo la giurisdizione esclusiva, la spettanza del compenso revisionale e la quantificazione dell’importo dovuto, pari a oltre diecimila euro, oltre IVA e interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione di giurisdizione, superando il tradizionale orientamento che riservava al giudice ordinario le controversie relative alla quantificazione del compenso revisionale. Richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, il Collegio ha affermato che l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi ha ormai portata ampia e generale. Tale giurisdizione prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, includendo sia le controversie sull’an sia quelle sul quantum della pretesa. La posizione del ricorrente, pur consistendo in un diritto soggettivo perfetto, non sottrae la causa alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento ratione temporis, individuando nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 la norma speciale che impone l’obbligatoria previsione di una clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuata. Tale norma ha natura imperativa e prevale sulla disciplina generale di cui all’art. 1664 cod. civ., sicché le clausole contrattuali difformi sono nulle e sostituite di diritto dalla regola legale. La clausola di revisione ha lo scopo di preservare l’equilibrio economico del contratto di durata e di tutelare l’interesse pubblico alla continuità e qualità della prestazione.

In applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, il Collegio ha verificato che la convenzione Consip e il capitolato tecnico allegato prevedevano espressamente un meccanismo di aggiornamento annuale del canone, in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Tale meccanismo, operante dopo i primi dodici mesi dalla stipula dell’Ordinativo, conferma la spettanza del diritto alla revisione per il periodo successivo al primo anno di attività. La società ricorrente ha quindi diritto al compenso revisionale per il periodo ottobre 2018 – febbraio 2020, come richiesto.

Per quanto concerne gli interessi moratori, la domanda è stata accolta solo parzialmente. Il Tribunale ha escluso che l’interesse legale di mora previsto dal d.lgs. n. 231/2002 possa decorrere dalla scadenza dei corrispettivi, difettando prima della determinazione amministrativa un termine certo per il pagamento. Gli interessi sono stati pertanto riconosciuti solo a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo. La parziale soccombenza reciproca ha infine giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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