Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e accredito della carta docente (TAR Veneto n. 588 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma è titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente prevede l’azione per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. L’ammissibilità del ricorso presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dal competente ufficio, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, calcolato dalla notifica della sentenza in forma esecutiva. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione che non si costituisca e non dimostri l’avvenuto adempimento non oppone alcuna difesa utile, con conseguente fondatezza della domanda di esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, della somma di euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero in data 06.03.2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’amministrazione non aveva adempiuto. La docente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Veneto per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 14.03.2025, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero in data 06.03.2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Quanto alla natura del titolo, il Tribunale non ha ravvisato alcun dubbio sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma, ha osservato il Collegio, prevede espressamente tale azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato, né ha contestato le circostanze dedotte dalla ricorrente. L’inerzia, dunque, è stata accertata.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente apicale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *