L’interdittiva antimafia non richiede responsabilità penali ma solo il pericolo di infiltrazione (TAR Campania n. 1385 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa è disciplinato dagli stessi principi dell’interdittiva antimafia, trattandosi di misure a carattere preventivo e cautelare volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico. La misura prescinde dall’accertamento di responsabilità penali ed è sufficiente il tentativo di infiltrazione che condizioni le scelte dell’impresa, anche se non realizzato. Gli elementi raccolti non vanno osservati in modo atomistico ma unitario, dovendo la valutazione scaturire dal complessivo quadro indiziario. Il mancato esercizio del potere di applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 non richiede motivazione specifica, potendo evincersi dalle ragioni poste a fondamento del pericolo infiltrativo. Le censure sull’incompetenza funzionale del Viceprefetto sono inammissibili se tardive e ampliative del thema decidendum.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione antimafia interdittiva e il diniego di iscrizione nella cd. white list emessi dalla Prefettura, che aveva respinto l’istanza presentata per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa. Il provvedimento si fondava sugli esiti istruttori del Gruppo Interforze Antimafia, che aveva evidenziato rapporti tra l’amministratore della società e soggetti appartenenti a un noto clan camorristico locale.
La ricorrente deduceva sette motivi di doglianza, tra cui la violazione del contraddittorio, il difetto di istruttoria e l’omessa valutazione della possibilità di applicare la misura collaborativa prevista dall’art. 94-bis del Codice Antimafia, nonché vizi di motivazione e travisamento dei fatti. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare monocratica e la successiva rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente, la causa giungeva alla pubblica udienza per la decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. III n. 8327 del 2025, ha preliminarmente chiarito che il diniego di iscrizione nella white list è disciplinato dagli stessi principi dell’interdittiva antimafia, in quanto la misura ha natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità ma di massima anticipazione dell’azione cautelativa, ed è sufficiente il tentativo di infiltrazione anche se non realizzato.
La Corte ha respinto la censura sullo sconfinamento funzionale del Gruppo Interforze, rilevando che l’apporto informativo ha avuto carattere esclusivamente istruttorio-consultivo e che il Prefetto ha esercitato un’autonoma valutazione dei dati raccolti. Quanto al contraddittorio, ha evidenziato che la ricorrente ha ricevuto il preavviso di diniego e ha presentato osservazioni espressamente richiamate nel provvedimento impugnato.
Sul merito della valutazione prefettizia, il Collegio ha ritenuto ragionevole la prognosi di pericolo fondata su un quadro indiziario grave e rivelatore: i reiterati contatti dell’amministratore con esponenti di vertice del clan camorristico, la cointeressenza del soggetto controindicato nell’attività d’impresa attraverso contratti di comodato e noleggio di beni strumentali, e la continuità aziendale con una società i cui dipendenti risultavano controindicati. Gli elementi, valutati unitariamente secondo la regola del “più probabile che non”, risultavano idonei a fondare il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Quanto alla prevenzione collaborativa, il Collegio ha richiamato Cons. Stato sez. III n. 7191 del 2025, secondo cui l’esercizio negativo del potere non richiede motivazione specifica, potendo evincersi dalle ragioni addotte dal Prefetto sulla configurabilità del pericolo. Il carattere stabile e non occasionale del legame tra la società e il sodalizio criminale, emerso dalla continuità delle frequentazioni per quasi un ventennio, escludeva l’applicabilità della misura più favorevole. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per eccezionali ragioni.
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Nota della Redazione
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