Revisione prezzi negli appalti di servizi e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 331 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 impone una clausola di revisione periodica del prezzo avente natura imperativa, che si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., sostituendo le eventuali pattuizioni difformi. La pretesa al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto sia nell’an sia nel quantum, con la conseguenza che ogni relativa controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza che rilevi la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto alla revisione, non essendo configurabile una mora prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, stipulava un Ordinativo Principale di Fornitura nel 2013 con un istituto comprensivo, seguito da numerosi atti aggiuntivi fino al 2019. La società chiedeva il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 all’ottobre 2020, lamentando il diniego opposto dall’amministrazione alla fattura trasmessa con il conteggio della revisione. Con il ricorso, la società domandava l’accertamento del diritto, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento di un importo complessivo, oltre interessi moratori. Il Tribunale, all’esito dell’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato la questione della giurisdizione, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025 e l’orientamento delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019. La giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi ha assunto una portata ampia e generale, superando il tradizionale orientamento che riservava al giudice ordinario le questioni relative alla quantificazione. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve al giudice amministrativo tutte le controversie relative alla clausola di revisione e al relativo provvedimento applicativo, prescindendo dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 la norma cardine che impone l’obbligatoria previsione della clausola di revisione periodica nei contratti di durata. Tale disciplina speciale prevale su quella generale dell’art. 1664 cod. civ. e ha natura imperativa, talché le clausole difformi sono nulle e sostituite di diritto dal meccanismo legale. La lex specialis della convenzione Consip, in particolare l’art. 10, comma 5 e il par. 9.4 del Capitolato tecnico, declinava tale obbligo prevedendo un aggiornamento annuale integrale sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il Collegio ha quindi riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018 – ottobre 2020, ritenendo la clausola contrattuale imperativa e non derogabile. Diversamente, la domanda relativa agli interessi moratori è stata accolta solo dalla pubblicazione della sentenza, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può configurarsi una mora ex d.lgs. n. 231/2002. La ricorrenza di una parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni di giurisdizione hanno infine indotto il Tribunale a compensare integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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