Emersione lavoro irregolare: capacità reddituale commisurata al singolo rapporto (TAR Emilia-Romagna n. 991 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina sull’emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’art. 9 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 non consente di assumere due lavoratori con contratto part-time utilizzando la capacità reddituale richiesta per un solo lavoratore a tempo pieno. Il tetto di capacità economica del datore di lavoro va commisurato al singolo rapporto di lavoro, secondo la composizione del nucleo familiare e il reddito imponibile. Ammettere il frazionamento dell’orario fra più rapporti vanifica la ratio della misura eccezionale di sanatoria, moltiplicando irrazionalmente il numero degli stranieri regolarizzabili. Il diniego prefettizio che si fondi su tale insufficienza reddituale è legittimo.

Il Fatto

Una datrice di lavoro presentava istanza di emersione per un lavoratore extracomunitario, inquadrato come collaboratore familiare con contratto a tempo determinato e orario settimanale di sedici ore. In precedenza la stessa datrice aveva già ottenuto l’emersione di altro lavoratore, anch’esso con orario ridotto. La Prefettura respingeva la seconda istanza rilevando che la proponente disponeva di capacità reddituale compatibile per la regolarizzazione di un solo lavoratore.

I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 9 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sostenevano che il part-time dimezzava il costo di ciascun lavoratore, sì da rendere il reddito dichiarato sufficiente per entrambi, e contestavano il richiamo apodittico al parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la normativa sull’emersione non prevede la possibilità di assumere due lavoratori a tempo parziale con la capacità reddituale richiesta per un solo lavoratore a tempo pieno. La pretesa dei ricorrenti è quindi priva di idonea base giuridica.

Il Tribunale aggiunge una considerazione sistematica: l’accoglimento della tesi ricorrente finirebbe per vanificare la logica del tetto di capacità reddituale minima stabilita dalla norma, consentendo di moltiplicare irrazionalmente il numero dei lavoratori stranieri ammessi e frustrando la ratio della misura eccezionale di sanatoria.

Quanto all’eccesso di potere, l’amministrazione ha esposto nella relazione depositata in atti ragioni ulteriori del diniego, senza con ciò integrare inammissibilmente l’originaria motivazione: l’orario richiesto per il secondo lavoratore era di sole sedici ore settimanali, inferiore al minimo di venti ore previsto per legge e non conforme al contratto collettivo nazionale di settore richiamato. Rispetto a tali deduzioni i ricorrenti nulla hanno replicato.

Il Collegio dichiara di non esaminare i profili di dubbia procedibilità del giudizio, pur significativi, essendo la generica dichiarazione di persistenza dell’interesse resa in udienza del tutto insufficiente a soddisfare le ragioni della calendarizzazione nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato. L’infondatezza nel merito assorbe ogni altra questione.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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