Revisione prezzi nei contratti Consip: la clausola speciale prevale sull’alea civilistica e l’adeguamento decorre dal secondo anno (TAR Puglia n. 332 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuata stipulati con la Pubblica Amministrazione, la clausola di revisione prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa, prevale sulla disciplina generale di cui all’art. 1664 cod. civ. e si inserisce automaticamente nel contratto, anche in deroga alla volontà difforme delle parti, tramite il meccanismo di cui agli artt. 1339 e 1419 cod. civ. La pretesa al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto tanto in ordine all’an quanto al quantum, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2, c.p.a., che prescinde dalla natura della posizione giuridica azionata. Nell’ipotesi in cui la lex specialis di gara preveda l’adeguamento annuale del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, il diritto alla revisione decorre dal secondo anno di esecuzione, mentre gli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 maturano solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta la spettanza del compenso.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, aveva stipulato con un istituto comprensivo un Ordinativo Principale di Fornitura nel dicembre 2013. A far data da settembre 2018 la società aveva maturato il diritto alla revisione prezzi, quantificato in complessivi € 5.786,00 oltre IVA per il periodo fino al 29 febbraio 2020. L’amministrazione scolastica aveva respinto la fattura trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, negando il riconoscimento del compenso revisionale.
La società ha quindi adito il TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi e la condanna al pagamento dell’importo dovuto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, deducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’assenza di prescrizione quinquennale. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affrontato la questione di giurisdizione, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, secondo cui l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi ha portata ampia e generale, comprendendo sia le controversie relative all’an sia quelle relative al quantum della pretesa. Il Collegio ha escluso che possa attribuirsi rilievo alla consistenza della posizione giuridica azionata, poiché la giurisdizione esclusiva prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo ratione temporis applicabile, evidenziando che l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 detta una disciplina speciale che prevale su quella generale dell’art. 1664 cod. civ., escludendo l’operatività dell’alea del decimo. La norma, di natura imperativa, comporta la nullità delle clausole difformi e l’integrazione automatica del contratto attraverso il meccanismo di cui agli artt. 1339 e 1419 cod. civ.
Esaminata la lex specialis di gara, il TAR ha rilevato che la Convenzione Consip prevedeva all’art. 10, comma 5, la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 citato, con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato tecnico, che stabiliva l’aggiornamento annuale del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI. La Sezione 4 dell’allegato D della Convenzione confermava tale meccanismo per i prezzi della sezione 1, con decorrenza del primo aggiornamento dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Il Collegio ha quindi accertato il diritto della società ricorrente alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, a partire dal secondo anno di attività, escludendo la prescrizione quinquennale. Quanto agli interessi moratori, la domanda è stata accolta solo a far data dalla pubblicazione della sentenza, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione l’interesse di mora previsto per le transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231/2002. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni di giurisdizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.