SCIA in variante supera permesso di costruire e improcedibilità censure vedute (Cons. Stato n. 6861 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le varianti progettuali introdotte con segnalazione certificata di inizio di attività succedono al permesso di costruire e costituiscono la nuova fonte legittimante dell’assetto edilizio assentito. Ove il vicino abbia impugnato il titolo originario contestando non l’an ma il quomodo dell’edificazione, le censure relative alla forometria divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento del primo titolo non si trasmette alle varianti autonome. Il terzo che si ritenga leso da una SCIA non è privo di tutela, dovendo attivare il rimedio dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990; la sua inerzia integra acquiescenza. L’onere di contestare le varianti sorge dalla stessa prospettazione del ricorrente, che assume lesiva anche la conformazione attuale delle aperture.
Il Fatto
Gli appellanti sono titolari di diritto di usufrutto e di proprietà di unità immobiliari comprese in un edificio condominiale confinante, lungo il lato Sud, con un complesso edilizio oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento. Il permesso di costruire rilasciato in favore della società proprietaria risale all’8 maggio 2020 e l’originario complesso era composto da un corpo di fabbrica prospiciente la via pubblica, da un capannone e da un manufatto nastriforme di magazzini.
Ottenuto l’accesso agli atti, gli odierni appellanti hanno impugnato il titolo davanti al TAR Veneto, deducendo difformità dello stato di fatto, violazione della distanza tra pareti finestrate ex art. 9 del d.m. n. 1444/1968, errori di calcolo nella volumetria ammessa dal piano casa regionale e omessa autorizzazione paesaggistica in area tutelata ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Domanda cautelare e appello cautelare sono stati respinti. Il TAR ha poi dichiarato improcedibili le censure sulle distanze, inammissibili quelle sugli errori di calcolo e infondate quelle paesaggistiche, compensando le spese. Avverso questa decisione è proposto l’appello, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni di violazione del principio di specificità ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm., ritenendo le allegazioni degli appellanti complessivamente idonee a cogliere la portata dei motivi. Può invece prescindersi dalle ulteriori eccezioni, perché l’appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata; per la stessa ragione sono rigettate tutte le istanze istruttorie, non necessarie alla decisione.
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato condivide la improcedibilità delle censure sulle distanze. Le SCIA in variante intervenute nel 2021 e nel 2022 hanno eliminato alcune finestre sul lato Sud, trasformate in luci mediante pannelli frangivista, e hanno arretrato il corpo di fabbrica in elevazione fino a dieci metri dalla parete finestrata degli appellanti. Tali atti non sono mai stati contestati, con conseguente acquiescenza all’assetto progettuale risultante.
Non persuade la tesi secondo cui le varianti sarebbero travolte dall’annullamento del titolo originario. Un simile effetto sarebbe ipotizzabile se l’impugnazione avesse investito l’an dell’intervento, ossia la sua stessa realizzabilità; qui, invece, è contestato solo il quomodo dell’edificazione, con riferimento alle aperture. Essendo la forometria oggi disciplinata dalle varianti, l’eventuale illegittimità del primo titolo non si trasmetterebbe alle SCIA. Né rileva la qualificazione delle varianti come essenziali o non essenziali, poiché il sindacato del giudice si arresta alla constatazione del superamento del provvedimento impugnato.
Quanto all’asserita impossibilità di contestare le SCIA, il Collegio ricorda che l’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990 consente agli interessati di sollecitare le verifiche dell’amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l’azione ex art. 31 cod. proc. amm. Nessuna sollecitazione risulta inviata al Comune. L’onere di contestare le varianti nasceva dalla stessa prospettazione degli appellanti, che ritengono lesiva anche l’attuale conformazione delle aperture. Le due finestre che si assumono invariate non risultano invece oggetto di specifica censura, perché le doglianze hanno sempre riguardato le sei aperture del preesistente capannone e non quelle del corpo Sud-Ovest.
Il secondo motivo è parimenti respinto. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, il Collegio ribadisce che l’interesse al ricorso non si presume dalla vicinitas, ma richiede un pregiudizio specifico. Le allegazioni degli appellanti restano generiche: non è dedotta una vista di particolare pregio, né un effettivo deterioramento dei rapporti aeroilluminanti, né una perdita di valore degli immobili. La panoramicità può assumere rilievo solo se sostenuta da allegazioni concrete, secondo l’orientamento della Cass. civ., Sez. II, n. 17922 del 2023 e della stessa Sezione. Il rigetto dei primi due motivi assorbe gli ulteriori. Infine, la compensazione delle spese non imponeva lo scrutinio della soccombenza virtuale, trattandosi di statuizione discrezionale non abnorme.
Nota della Redazione
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