Revisione prezzi nei contratti Consip: giurisdizione esclusiva e decorrenza degli interessi (TAR Puglia n. 330 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura di norma imperativa che, attraverso il meccanismo dell’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ., integra la volontà negoziale difforme, rendendo nulle le clausole che escludano o limitino la revisione periodica del prezzo. La clausola di revisione, una volta operante, attribuisce all’affidatario un diritto soggettivo perfetto sia sull’an che sul quantum della pretesa, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta la spettanza del compenso revisionale, non già dalla scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione amministrativa non sussiste una obbligazione liquida ed esigibile.
Il Fatto
La società, affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 19 dicembre 2013 e successivi atti aggiuntivi, aderiva alla convenzione Consip stipulata il 23 novembre 2013. La convenzione prevedeva all’art. 10, comma 5, la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, con le modalità indicate all’art. 9.4 del Capitolato tecnico.
Nel settembre 2023 la società presentava istanza di revisione prezzi per il periodo dicembre 2018 – febbraio 2020, allegando fatture per complessivi € 7.194,00 oltre IVA. L’amministrazione respingeva le fatture tramite il Sistema di Interscambio. La società impugnava il diniego dinanzi al TAR, deducendo il diritto alla revisione e la spettanza degli interessi moratori, costituendosi in giudizio il Ministero, Consip e l’Istituto scolastico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. e il recente orientamento del Consiglio di Stato n. 4655 del 2025. Secondo il Collegio, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 detta una disciplina speciale che prevale sull’art. 1664 cod. civ., attribuendo all’affidatario un diritto soggettivo perfetto sia in ordine all’an che al quantum della revisione, superando il tradizionale riparto basato sulla distinzione tra diritti e interessi. La Cassazione a Sezioni Unite n. 3160 del 2019 ha confermato la portata ampia della giurisdizione esclusiva, ricomprendendovi anche le questioni di quantificazione del compenso.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile, valorizzando la natura imperativa dell’art. 115 citato e la sua operatività attraverso il meccanismo dell’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ., con conseguente nullità delle clausole difformi ma non dell’intero contratto. La legge di gara, richiamando la norma generale e specificando l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione ISTAT dell’indice FOI, conferma l’esistenza di espressi meccanismi di revisione che rendono dovuto l’adeguamento a partire dal secondo anno di attività.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto della società alla revisione prezzi per il periodo dal dicembre 2018 al 29 febbraio 2020, senza che la pretesa incontri limiti temporali o termini di decadenza. Diversamente, ha limitato la decorrenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 alla data di pubblicazione della sentenza, escludendo che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale possa trovare applicazione la disciplina sulle transazioni commerciali, difettando una obbligazione esigibile.
La sentenza accoglie parzialmente il ricorso, con declaratoria di spettanza del diritto alla revisione e condanna al pagamento degli interessi dalla pubblicazione al soddisfo. Le spese sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca e della recente risoluzione della questione di giurisdizione.
Nota della Redazione
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