L’ampliamento consistente della concessione demaniale richiede la gara (TAR Puglia n. 327 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ampliamento di una concessione demaniale marittima che comporti un aumento consistente della superficie, non riconducibile alla “minima consistenza quantitativa” richiesta dall’art. 24 del D.P.R. n. 328/1952, sostanzia una richiesta di nuova concessione, per la quale è necessaria una procedura di gara pubblica. L’amministrazione comunale gode di ampia discrezionalità nella gestione dei beni demaniali, potendo legittimamente negare l’ampliamento per preservare la libera fruizione collettiva di un tratto di litorale, senza che rilevi la rinuncia a porzioni della concessione originaria se l’effetto finale è comunque un significativo aumento dell’area occupata. Le valutazioni discrezionali sull’uso del demanio non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per irrazionalità o travisamento dei presupposti.
Il Fatto
Il titolare di una concessione demaniale marittima per stabilimento balneare, rilasciata dal Comune, presentava istanza per rimodulare la distribuzione delle superfici, includendo una fascia di litorale di separazione tra le due porzioni concesse e determinando un aumento complessivo di circa 1400 metri quadri. Il Comune rigettava l’istanza, ritenendo necessario l’espletamento di una gara pubblica, evidenziando l’incidenza sulla fruibilità di un tratto di litorale libero e i vincoli archeologici e idraulici gravanti sull’area.
Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendosi che la richiesta riguardasse una mera variazione della concessione esistente e non il rilascio di un nuovo titolo, con conseguente non necessità della procedura competitiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui le scelte dell’ente locale in materia di concessioni demaniali sono ampiamente discrezionali, spettando al Comune valutare se attribuire il bene al privato o mantenerlo alla libera fruizione collettiva. Tale valutazione non è sindacabile se non per scelta irrazionale o basata su erronei presupposti di fatto.
Sul primo motivo, la sentenza ha ritenuto assorbente la ragione del diniego fondata sull’interclusione di una porzione di litorale liberamente fruibile, trattandosi di una scelta gestoria discrezionale legittima e non manifestamente erronea. La circostanza che l’istanza prevedesse la rinuncia ad alcune porzioni originarie non è stata considerata rilevante, atteso l’impatto marginale e l’effetto comunque assorbente di un’ulteriore area demaniale libera.
La Corte ha inoltre ritenuto legittima la qualificazione dell’istanza come richiesta di nuova concessione. Richiamando la giurisprudenza sul Cons. Stato, Sez. VII, n. 5225 del 2022, ha ricordato che l’affidamento diretto di una maggiore superficie in ampliamento può ammettersi solo in situazioni eccezionali e quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e di minima consistenza quantitativa.
Nel caso di specie, l’aumento di circa il 45% della superficie occupata ha escluso la riconducibilità alla mera variazione, trattandosi di incremento consistente e non minimale. Le censure relative ai vincoli archeologici e idraulici sono state assorbite, dandosi continuità al principio per cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di un’autonoma ragione giustificativa consente la reiezione del ricorso con assorbimento delle restanti doglianze.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.