AUA e sindacato del giudice su VIA, VINCA, acustica e distanze (TAR Sicilia n. 3815 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica ambientale di un impianto di recupero rifiuti non può fondarsi su una verifica di assoggettabilità a VIA omessa in ragione della mera preesistenza dell’impianto, quando siano intervenute modifiche sostanziali delle opere e dell’attività, dovendosi privilegiare le caratteristiche concrete dell’insediamento rispetto al dato formale del rinnovo. Parimenti illegittima è l’AUA che ometta lo screening di incidenza su aree Natura 2000, allorché le modifiche integrino una modifica tecnica con aumento delle emissioni nelle componenti ambientali. La valutazione di impatto acustico deve essere effettuata sui ricettori abitativi in condizioni di effettivo funzionamento dell’impianto, con rilievi esterni e completi dei macchinari impiegati. Le prescrizioni del piano regionale rifiuti sulla distanza minima dai centri abitati si applicano anche agli impianti preesistenti e alle modifiche, e il loro mancato esame vizia il parere comunale di compatibilità urbanistica.
Il Fatto
Alcuni residenti impugnano l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, in origine iscritto al registro provinciale delle procedure semplificate ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, e poi volturata a una società subentrante nel ramo d’azienda. I ricorrenti abitano nelle vicinanze e deducono plurimi profili di illegittimità: acustica, scarichi, verifica di assoggettabilità a VIA, VINCA, titoli edilizi, vincolo paesaggistico del Parco della Valle delle Aci e distanze dai centri abitati.
Con motivi aggiunti impugnano anche la successiva autorizzazione comunale. Si costituiscono le amministrazioni, la controinteressata e la società cessionaria, eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo sul rumore. La relazione acustica allegata all’istanza descrive solo tre mezzi, mentre la relazione tecnica delle operazioni di recupero ne elenca altri impiegati nell’impianto. La controinteressata ammette la presenza di ulteriori mezzi, ma senza riscontro probatorio. Manca inoltre la misurazione presso i ricettori abitativi: il tecnico stesso dichiara di non aver applicato il criterio differenziale. Il parere comunale favorevole non motiva sui rilievi emersi in conferenza dei servizi e l’integrazione richiesta non è stata prodotta.
Quanto agli scarichi, i provvedimenti impugnati omettono di prendere posizione sulle osservazioni dei ricorrenti in ordine alla qualificazione delle acque meteoriche di dilavamento come reflui. È violato l’obbligo di esame delle memorie ex artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990. Il sopralluogo ARPA non sana il vizio: l’Agenzia esclude espressamente che gli esiti siano utilizzabili per le verifiche di inquinamento acustico.
Sulla VIA il Tribunale rileva che l’allegato IV, parte II, punto 7, lett. z.b), del d.lgs. n. 152/2006 richiama la capacità complessiva superiore a 10 t/giorno. Nelle schede tecniche non è individuabile un discrimine quantitativo tra R5 e R13, e i quantitativi complessivi superano la soglia. Le linee guida del D.M. 30 marzo 2015 impongono la riduzione del 50% delle soglie in presenza di sensibilità ambientali, confermate dal parere della Commissione Tecnica Specialistica allegato al decreto assessoriale 194/Gab del 13.05.2019. La preesistenza dell’impianto non esclude l’applicazione: sono intervenute modifiche sostanziali dei quantitativi e nuove impermeabilizzazioni. Il motivo è accolto per difetto di istruttoria e motivazione.
Anche la VINCA è stata omessa. Il parere del Comune del 22.12.2020 è inconferente, perché richiama la legge regionale n. 16/2016, dettata in materia edilizia, mentre la questione riguardava lo screening di incidenza ex art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 e la disciplina regionale sulle aree Natura 2000.
Il motivo sui titoli edilizi è respinto: la conformità deve sussistere al momento del rilascio dell’autorizzazione, come affermato da Cons. Stato n. 5191 del 2020. È invece fondato il motivo sul vincolo paesaggistico: la zona C del Parco è vincolata e il significativo ampliamento delle superfici impermeabilizzate imponeva il parere della Soprintendenza, non rilevando la mera proposta di riperimetrazione. Da ultimo, il parere comunale del 22.03.2022 è carente perché ha omesso di verificare la distanza minima di 3 km dai centri abitati prevista dal piano regionale rifiuti, applicabile anche agli impianti preesistenti. Spese compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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