Improcedibilità per cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la Carta docente (TAR Puglia n. 316 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso ma prima della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’adempimento tardivo non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale, attesa l’evidente fondatezza iniziale della pretesa azionata.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico della c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantirne la fruizione mediante accredito.

A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente notificava ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rilevato che, in data 20.02.2026, la difesa della ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata eseguita dall’Amministrazione nel mese di dicembre 2025, quindi successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 21.11.2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, e ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero resistente secondo il principio della soccombenza virtuale, ex art. 91 cod. proc. civ., in considerazione dell’evidente fondatezza iniziale del ricorso, atteso che l’Amministrazione aveva ottemperato solo nelle more del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi Euro 300,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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