Capacità nominale dei contenitori e onere di prova nell’offerta tecnica (TAR Toscana n. 844 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio premiale dell’ampiezza di gamma dei contenitori va interpretato secondo il tenore letterale della lex specialis di gara, che valorizza la capacità dei prodotti offerti senza ulteriori specificazioni. Non è ammissibile un’interpretazione integrativa in senso restrittivo, che si risolverebbe in una manipolazione della legge di gara e in una violazione del principio del favor partecipationis. Il ricorso per motivi aggiunti escludente è infondato quando la scheda tecnica acquisita agli atti di gara attesta il possesso del requisito minimo contestato, restando irrilevante l’indicazione difforme riscontrata su un singolo prodotto acquisito dalla ricorrente. Nel processo amministrativo, principio dispositivo onera la parte a dimostrare i fatti posti a base delle domande, con il correlato rischio del mancato raggiungimento della prova.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 3 della gara indetta per la fornitura, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, di provette sottovuoto e contenitori per la raccolta delle urine. La gara prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 50 punti per l’offerta tecnica e 50 per quella economica, e valutazione tecnica mediante parametri quantitativi e tabellari, con riparametrazione all’unità della migliore offerta.

La controinteressata si collocava al primo posto con 93,80 punti complessivi; la ricorrente al secondo con 92,87 punti. Avverso l’aggiudicazione la ricorrente ha dedotto la violazione della legge di gara in relazione al criterio quantitativo concernente la disponibilità di contenitori di diverse capacità, nonché la carenza della documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente in relazione al requisito obbligatorio della compatibilità strumentale dei dispositivi. La ricorrente ha poi depositato ricorso per motivi aggiunti, deducendo il difetto del requisito minimo di sterilità del prodotto offerto dall’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con priorità il ricorso per motivi aggiunti, in ragione della sua portata escludente, prescindendo dall’esame dell’eccezione di irricevibilità. Nel merito, il mezzo è risultato infondato per tabulas: la scheda tecnica del contenitore, allegata all’offerta della controinteressata, attesta il possesso del grado di sterilità richiesto dalla legge di gara. A tale attestazione non può contrapporsi l’indicazione difforme riscontrata sull’etichettatura di un singolo contenitore acquisito dalla ricorrente.

Il Tribunale ha qualificato la circostanza addotta come indizio privo di univocità, potendo essa essere ascritta a molteplici fattori. Il Collegio ha escluso la possibilità di disporre approfondimenti istruttori sul punto, richiamando il principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la parte è onerata a dimostrare i fatti posti a base delle proprie domande ed eccezioni, con il rischio del mancato raggiungimento della prova.

Quanto al ricorso principale, il primo motivo è stato respinto. La legge di gara prevedeva un punteggio massimo di 5 punti per l’ampiezza di gamma; la controinteressata ha offerto contenitori con tre distinte capacità, la ricorrente con due. La pretesa equivalenza delle capacità effettive dei contenitori, sul presupposto della riduzione della capienza nominale di 120 ml per effetto del sondino e del tappo, è stata ritenuta elemento eccentrico rispetto alle chiare previsioni della lex specialis. Il capitolato attribuisce il punteggio sulla base della capacità dei contenitori, senza ulteriori specificazioni.

Anche il secondo motivo è stato rigettato. La documentazione sulla sicurezza dei prodotti era richiesta sul presupposto della pericolosità degli stessi, nella specie esclusa dalle dichiarazioni rese in gara. La censura sulla mancata attestazione della conformità alle prescrizioni UNI è stata smentita dalle relazioni tecniche dei prodotti offerti, allegate all’offerta. L’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti ha determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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